I
Commissione - Giovedì 1° luglio 1999
Modifiche
alle disposizioni vigenti in materia di discriminazione motivata
dall'orientamento sessuale (C. 2551 e C.5865).
TESTO
UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione delle discriminazioni
motivate dall'orientamento sessuale.
ART.
1.
(Atti
discriminatori).
1.
All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite
dalle seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento
sessuale",
2.
All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977,
n. 903. dopo le parole: "sul sesso" sono inserite
le seguenti: "o sull'orientamento sessuale", al
medesimo articolo, al quarto comma, dopo la parola: "soltanto"
sono inserite le seguenti: "per quel che riguarda le
lavoratrici.
3.
All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite
le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991- n
1 25 dopo le parole: "del sesso" sono aggiunte le
seguenti: "o dell'orientamento sessuale".
ART-
2.
(Sanzioni
penali)
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13
ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1. comma
1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. le parole:
"o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
2.
All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13
ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1- comma
I. del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole
"o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
3.
All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la
rubrica è sostituita dalla seguente: "Discriminazioni,
odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi
o di orientamento sessuale".
4.
All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite
dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamentosessuale".
ART.
3,
(Interpretazione
autentica e limiti alle indagini sulla vita sessuale e sull'orientamento
sessuale delle persone).
1.
Nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
e integrazioni, le parole "la vita sessuale", ovunque
ricorrano, devono interpretarsi nel senso di ricomprendervi
anche l'orientamento sessuale delle persone.
2. Le attività di indagine sulla vita sessuale e sull'orientamento
sessuale delle persone e di compilazione e conservazione a
tale scopo di archivi elettronici, fascicoli o elenchi e 1a
considerazione dell'orientamento sessuale degli interessati
in occasione del rilascio di certificati o della compilazione
di note valutative sono ammesse soltanto nell'ambito dell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo
55 del codice di procedura penale, previo provvedimento motivato
dell'autorità giudiziaria. I trasgressori delle disposizioni
del presente comma sono puniti ai sensi dell'articolo 35 della
legge 31 dicembre 1996. n. 675, e .successive modificazioni.
ART.
4.
(Diritto
alla riservatezza sessuale in particolari trattamenti in ambito
pubblico).
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive e modificazioni,
le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
suggelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) b),
c) ed e) della citata legge n. 675 del 1996.
ART.
5.
(Educazione
sessuale).
1.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi
di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche
a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività
didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza,
dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che
possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo
della personalità di scolari o di studenti omosessuali,
o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti
discriminatori o intolleranti. I comportamenti discriminatori
di cui al presente articolo sono puniti ai sensi degli articoli
594. 595, 610 e 612 del codice penale, in quanto applicabili.
ART.
6.
(Assicurazione
sanitaria).
1.Sono
nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria
che facciano dipendere, anche indirettamente dall'orientamento
sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione
delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente
praticato. La nullità di tali clausole non comporta
l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui
durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato
salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato
2.
La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto
in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto
rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto
o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale
della nullità delle clausole discriminatorie.
ART.
7.
(Sanzioni
pecuniarie ).
1.
Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti
di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche
indiretti, e le indagini aventi ad oggetto l'orientamento
sessuale.
2.
La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da lire 10 milioni a 100 milioni.
I
Commissione - Giovedì 9 settembre 1999
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione delle discriminazioni
motivate dall'orientamento sessuale (Testo unificato delle
proposte di legge C. 2551 e C. 5865).
EMENDAMENTI
ART.
1. All'articolo 1, premettere il seguente:
Art.0l
(Definizione
di orientamento sessuale).
1.
Ai fini della presente legge, per "orientamento sessuale"
si intende il complesso delle concezioni, delle sensibilità,
delle preferenze sessuali e dei relativi comportamenti di
persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali, transessuali
o per le quali, comunque, non vi sia corrispondenza tra identità
di genere e sesso anagrafico, purché tra loro consenzienti
entro i limiti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-sexies
e 609-octies del codice penale, come introdotti dalla
legge 15 febbraio 1996, n.66.
01.
1. Il Relatore.
ART
2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis.
All'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti:
"religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
2.
1.Il Relatore.
ART.
3.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
3.
La
legge garantisce il diritto alla riservatezza sessuale e la
non discriminazione rispetto all'orientamento sessuale. E'
fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, a società
o soggetti privati, di indagare sulla vita sessuale e sull'orientamento
sessuale dei cittadini, di compilare, conservare o detenere
a tale scopo archivi elettronici, fascicoli e documentazioni
di qualsiasi tipo, nonché di farvi riferimento in certificati
o tenerne conto nella compilazione di note valutative.
Solamente
l'Autorità giudiziaria, ove si renda indispensabile,
può compiere indagini sulla vita e sull'orientamento
sessuale di persone sottoposte ad indagini.
3.
2.Crema, Parenti.
Al
comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e la considerazione
dell'orientamento sessuale degli interessati in occasione
del rilascio di certificati o della compilazione di note valutative.
3.1.
Il Relatore.
Aggiungere,
in fine, il seguente comma:
3.
Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 2 eventualmenle
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere distrutti entro il termine perentorio di sessanta
giorni.
3.3.
Il Relatore.
Dopo
l'articolo 3, inserire il seguente:
Art.
3-bis.
(Diritto
alla riservatezza sessuale dei militari).
1.
All'articolo 17 della legge 11 luglio 1978. n. 382, dopo le
parole: "o sindacali", sono inserite le seguenti:
"e l'orientamento sessuale".
3.01.
Il Relatore.
ART
5
Al
primo periodo, dopo le parole: discriminazione o colpevolizzazione
inserire le seguenti: in ragione dell'orientamento
sessuale.
Conseguentemente,
al primo periodo sopprimere le parole: omosessuali.
5.
3. Il Relatore.
Al
primo periodo, sopprinere la parola: omosessuali.
5.1.
Giovanardi
Sopprimere
il secondo periodo.
5.2.
Giovanardi
ART.
6.
Al
comma 1, dopo le parole: assicurazione sanitaria, inserire
ìe seguenti: e sulla vita.
Conseguentemente,
sostituire la rubrìca con la seguente: Assicurazioni
sanitarie e sulla vita.
6.
2. Il Relatore.
Al
comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , la cui
data è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo
recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
6.
l. Il Relatore.
ART.
7. Sopprimerlo.
7.
3.Il Relatore.
Al
comma 1, sopprimere le parole: e le indagini.
7.
l.Giovanardi.
Dopo
l'articolo 7, aggiungere il seguente:
ART.
8.
1.Il
Governo presenta ogni due anni alle Camere una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge e sull'andamento
dei fenomeni di discriminazione motivata dall'orientamento
sessuale.
7.
01.11 Relatore.
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