Comitato antidiscriminazione GLBT
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I Commissione - Giovedì 1° luglio 1999

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale (C. 2551 e C.5865).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale.


ART. 1.

(Atti discriminatori).

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale",

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903. dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale", al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "per quel che riguarda le lavoratrici.

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale". 4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991- n 1 25 dopo le parole: "del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento sessuale".

ART- 2.

(Sanzioni penali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1. comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1- comma I. del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Discriminazioni, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale".

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamentosessuale".


ART. 3,

(Interpretazione autentica e limiti alle indagini sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale delle persone).

1. Nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "la vita sessuale", ovunque ricorrano, devono interpretarsi nel senso di ricomprendervi anche l'orientamento sessuale delle persone.

2. Le attività di indagine sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale delle persone e di compilazione e conservazione a tale scopo di archivi elettronici, fascicoli o elenchi e 1a considerazione dell'orientamento sessuale degli interessati in occasione del rilascio di certificati o della compilazione di note valutative sono ammesse soltanto nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, previo provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. I trasgressori delle disposizioni del presente comma sono puniti ai sensi dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1996. n. 675, e .successive modificazioni.

ART. 4.

(Diritto alla riservatezza sessuale in particolari trattamenti in ambito pubblico).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive e modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suggelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) b), c) ed e) della citata legge n. 675 del 1996.


ART. 5.

(Educazione sessuale).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti. I comportamenti discriminatori di cui al presente articolo sono puniti ai sensi degli articoli 594. 595, 610 e 612 del codice penale, in quanto applicabili.

ART. 6.

(Assicurazione sanitaria).

1.Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato

2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

ART. 7.

(Sanzioni pecuniarie ).

1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e le indagini aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a 100 milioni.

I Commissione - Giovedì 9 settembre 1999

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale (Testo unificato delle proposte di legge C. 2551 e C. 5865).

EMENDAMENTI

ART. 1. All'articolo 1, premettere il seguente:

Art.0l

(Definizione di orientamento sessuale).

1. Ai fini della presente legge, per "orientamento sessuale" si intende il complesso delle concezioni, delle sensibilità, delle preferenze sessuali e dei relativi comportamenti di persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali, transessuali o per le quali, comunque, non vi sia corrispondenza tra identità di genere e sesso anagrafico, purché tra loro consenzienti entro i limiti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n.66.

01. 1. Il Relatore.

ART 2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

2. 1.Il Relatore.


ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

La legge garantisce il diritto alla riservatezza sessuale e la non discriminazione rispetto all'orientamento sessuale. E' fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, a società o soggetti privati, di indagare sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli e documentazioni di qualsiasi tipo, nonché di farvi riferimento in certificati o tenerne conto nella compilazione di note valutative.

Solamente l'Autorità giudiziaria, ove si renda indispensabile, può compiere indagini sulla vita e sull'orientamento sessuale di persone sottoposte ad indagini.

3. 2.Crema, Parenti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e la considerazione dell'orientamento sessuale degli interessati in occasione del rilascio di certificati o della compilazione di note valutative.

3.1. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 2 eventualmenle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere distrutti entro il termine perentorio di sessanta giorni.

3.3. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Diritto alla riservatezza sessuale dei militari).

1. All'articolo 17 della legge 11 luglio 1978. n. 382, dopo le parole: "o sindacali", sono inserite le seguenti: "e l'orientamento sessuale".

3.01. Il Relatore.

ART 5

Al primo periodo, dopo le parole: discriminazione o colpevolizzazione inserire le seguenti: in ragione dell'orientamento sessuale.

Conseguentemente, al primo periodo sopprimere le parole: omosessuali.

5. 3. Il Relatore.

Al primo periodo, sopprinere la parola: omosessuali.

5.1. Giovanardi

Sopprimere il secondo periodo.

5.2. Giovanardi


ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: assicurazione sanitaria, inserire ìe seguenti: e sulla vita.

Conseguentemente, sostituire la rubrìca con la seguente: Assicurazioni sanitarie e sulla vita.

6. 2. Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , la cui data è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

6. l. Il Relatore.

ART. 7. Sopprimerlo.

7. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le indagini.

7. l.Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 8.

1.Il Governo presenta ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'andamento dei fenomeni di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale.

7. 01.11 Relatore.