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PROGETTO
DI LEGGE - N. 2551
Onorevoli
Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta
discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine
e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento
sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino
religioso, pone l'accento su una idea delle differenze e delle
diversità intese come arricchimento e stimolo ad un'etica
pubblica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre
da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente
matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre
cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro
i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna
vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di
stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio,
riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta
talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che
vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non
intendersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione
e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba
e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.
La presente proposta di legge propone l'allargamento delle attuali
norme antidiscriminatorie, contenute nella legge n. 205 del
25 giugno 1993 (di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122), includendovi la sanzione di atti di discriminazione
di persone a causa del proprio personale orientamento sessuale.
Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa
qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica,
culturale. La violenza e l'intolleranza vanno interdette e sanzionate
sempre, anche e a maggior ragione quando vengono esercitate
nei confronti di minoranze. Si è inteso, con la presente
proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare
di civiltà e di diritto.
PROGETTO
DI LEGGE - N. 2551
PROPOSTA
DI LEGGE
-
Art.
1.
1. All'articolo
1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica
è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o
di orientamento sessuale".
Art.
2.
1. Il comma
1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205, è sostituito dal seguente:
"1. Per
i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
per finalità di discriminazione, odio o violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamenti
sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi
le medesime finalità, la pena è aumentata fino
alla metà".
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