Comitato antidiscriminazione GLBT
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VADEMECUM PER I TUOI DIRITTI NEL MONDO DEL LAVORO

L'opuscolo che ti presentiamo è stato concepito per assicurarti una prima efficace autodifesa da eventuali comportamenti discriminatori del tuo datore di lavoro.

L'omosessualità nel mondo del lavoro non può mai diventare oggetto di contestazione o di provvedimenti discriminatori da parte della tua azienda.

E' nullo infatti qualsiasi comportamento che produca effetti pregiudizievoli per l'orientamento sessuale nei confronti del lavoratore e della lavoratrice. Tuttavia può capitare nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, come nella fase di assunzione, di subire delle discriminazioni -quasi sempre indirette- alle quali è possibile porvi un rimedio. La varietà dei contratti di lavoro esistenti, e la dimensione dell'azienda in cui lavori, possono suggerire diverse modalità di intervento; è comunque fondamentale che denunci qualsiasi sopruso con immediatezza. Lasciare passare del tempo potrebbe risultare a svantaggio della salvaguardia dei tuoi diritti.

Per ulteriori chiarimenti puoi chiamare il seguente numero telefonico: 02.55025301. Ti risponderà il centro gay della CGIL, Camera del Lavoro di Milano.



LA TUTELA DEI TUOI DIRETTI ALL'ASSUNZIONE...
Divieto di indagini

Nessuno può rivolgerti, nei colloqui di assunzione domande o farti compilare questionari aventi per oggetto quesiti utili ad effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali. Tale divieto (Art. 8 e 1 5 Statuto dei Lavoratori) è esteso "su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore".

Tale divieto si estende naturalmente a tutti coloro che svolgono le indagini vietate come ad esempio agenzie investigative o agenzie per la selezione del personale.

E' fondamentale che tu possa dimostrarlo con alcuni elementi oggettivi o con la testimonianza di altri candidati all'assunzione in quanto spetta a te l'onere della prova.

Ricordati inoltre che tale divieto di indagini è applicato al momento dell'assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.



PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, che è determinato dai contratti collettivi (comunque non più di sei mesi) deve risultare da atto scritto (Art. 2086 C.C.).

Nel caso in cui il datore di lavoro ti assuma verbalmente, la tua assunzione è da intendersi definitiva.

Fatto salvo il principio che durante la prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, il licenziamento effettuato dal datore di lavoro dopo un periodo non sufficiente a valutare le tue effettive capacità può essere impugnato e contestato.



DURANTE L' ATTIVITA' LAVORATIVA...
Le molestie sessuali e ambiente di lavoro

E' importante considerare come il nostro Codice Civile, all'articolo 2087 preveda che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

In altre parole spetta al datore di lavoro mantenere un ambiente di lavoro improntato al rispetto. Alcuni contratti di lavoro nazionali prevedono comunque forme ulteriori di tutela per quei lavoratori/lavoratrici che subiscono forme di molestie a connotazione sessuale, tra le quali quelle di carattere verbale. Non poche volte, infatti, sono proprio le denigrazioni dei colleghi a rendere difficile l'ambiente di lavoro, causando forte disagio al lavoratore alla lavoratrice omosessuale.



MANSIONE DEL LAVORATORE E DELLA LAVORATRICE

Tra le forme indirette di discriminazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici omosessuali vi è senza dubbio il criterio di assegnazione delle mansioni.

E' abbastanza diffuso, infatti, degradare a mansioni inferiori il lavoratore al fine di sollecitarlo a dimettersi; naturalmente si tratta di un trattamento mai giustificabile.

Hai diritto, perciò, in questi casi, ad essere adibito alle mansioni precedentemente svolte oppure ad attività equivalenti -per categoria e grado- avute all'atto dell'assunzione, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente e successivamente acquisita.

E' da considerare illegittimo anche un mutamento di mansioni che non tenga conto della qualifica e dell'esperienza professionale raggiunto durante la tua attività in azienda.



TRASFERIMENTI 0 SPOSTAMENTI AD ALTRO REPARTO

A volte, per alcuni datori di lavoro, il trasferimento del/della dipendente gay è considerato la soluzione ottimale per ristabilire " l'ordine" in azienda.

La legge stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito ad altra unità produttiva senza comprovate esigenze tecniche, organizzativi e produttive.

Quando ciò accade, devi chiedere immediatamente alla tua azienda per iscritto le motivazioni che hanno reso necessario il trasferimento, in modo da consentire un controllo sui fatti che hanno dato luogo al provvedimento e per verificare la sussistenza dei presupposti ric>


Trasferimento interrotto!

egrave; la questione degli spostamenti ad altro reparto o ufficio per ragioni cosiddette di "immagine".

Anche in questi casi si ravvisa la possibilità che tu possa contestare simili provvedimenti.



DIMISSIONI

La maggior parte dei lavoratori/lavoratrici omosessuali preferisce dimettersi dal posto di lavoro piuttosto che subire costanti denigrazioni e molestie.

Capita però altrettanto frequentemente che sia proprio il datore di lavoro a pretenderle dopo essere venuto a conoscenza dell'omosessualità del/ della dipendente, spesso sotto forma di minaccia.

Non firmare mai nulla se non hai intenzione di cambiare la tua occupazione. Le dimissioni pretese dal tuo datore di lavoro sotto minaccia sono annullabili.

Purtroppo spetta a te dimostrare la sussistenza della minaccia visto che certi fatti raramente si verificano in presenza di testimoni.



LICENZIAMENTO

Il licenziamento irrogato in relazione ad attitudini o preferenze sessuali (analogamente a quello motivato da ragioni di ordine politico, religioso o razziale) è nullo, indipendentemente dalle ragioni addotte dal datore di lavoro.

Se vieni licenziato perchè sei omosessuale ti dovrà essere riconosciuto il diritto a continuare a lavorare nelle medesime mansioni, senza che il rapporto si possa considerare interrotto; avrai quindi il diritto di vederti riconosciute le retribuzioni maturate nel periodo in cui non hai potuto lavorare perchè assente in seguito al licenziamento.

Più difficile è la soluzione nel caso il tuo datore di lavoro non esprima le motivazioni del licenziamento o le mascheri con altre inadempienze. In assenza di motivazioni dovrai richiederle entro 15 giorni dal licenziamento e il datore di lavoro dovrà comunicarle nei successivi 7 giorni; in presenza di motivazioni mascherate dovrai invece dimostrare che alla base dei licenziamento ci sono in realtà motivi discriminatori. La prova non è sempre facile ma neppure impossibile, potendo far riferimento a precedenti minacce, comportamenti discriminatori, atteggiamenti intimidatori. Qualora dovesse rivelarsi impossibile dimostrare l'intento discriminatorio, il licenziamento potrà comunque essere impugnato per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono tuttavia diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda in cui lavori: in certi casi l'obbligo di reintegrazione, in altri il semplice obbligo di indennizzo.



L'OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE

Sono soggetti all'obbligo di reintegrare il dipendente illegittimamente licenziato:

  • gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo) in ciascuna sede, filiale, ufficio o reparto autonomo;
  • gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo) nello stesso comune anche se in unità produttive più piccole;

  • gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano comunque più di 60 dipendenti.

Sono comunque sottoposti a questo regime anche gli studi professionali, le associazioni o fondazioni o altri enti non economici, purché raggiungano i suddetti limiti dimensionali, con la esclusione delle sole associazioni di tendenza.

In questo caso il lavoratore illegittimamente licenziato avrà diritto, in aggiunta alla reintegrazione nel posto di lavoro, ad un risarcimento del danno (min. 5 mensilità); egli potrà anche chiedere, in alternativa alla reintegrazione (fermo restando il risarcimento del danno) una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.



IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

Sono soggetti all'obbligo di tutela risarcitoria:

  • i datori di lavoro privati che occupino un numero di dipendenti inferiore quelli suindicati e le associazioni di tendenza.

In questo caso è il datore di lavoro che può decidere, in alternativa alla riassunzione del dipendente illegittimamente licenziato, la corresponsione di un risarcimento del danno (da 2,5 a 6 volte alla retribuzione mensile globale di fatto, che diventa fino a 10 volte nei casi di lavoratori con più di 10 anni di anzianità e fino a 14 volte con più di 20 anni di anzianità).

CGIL

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