VADEMECUM
PER I TUOI DIRITTI NEL MONDO DEL LAVORO
L'opuscolo che ti presentiamo è stato concepito
per assicurarti una prima efficace autodifesa da eventuali
comportamenti discriminatori del tuo datore di lavoro.
L'omosessualità nel mondo del lavoro non può
mai diventare oggetto di contestazione o di provvedimenti
discriminatori da parte della tua azienda.
E' nullo infatti qualsiasi comportamento che produca effetti
pregiudizievoli per l'orientamento sessuale nei confronti
del lavoratore e della lavoratrice. Tuttavia può
capitare nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro,
come nella fase di assunzione, di subire delle discriminazioni
-quasi sempre indirette- alle quali è possibile
porvi un rimedio. La varietà dei contratti di lavoro
esistenti, e la dimensione dell'azienda in cui lavori,
possono suggerire diverse modalità di intervento;
è comunque fondamentale che denunci qualsiasi sopruso
con immediatezza. Lasciare passare del tempo potrebbe
risultare a svantaggio della salvaguardia dei tuoi diritti.
Per ulteriori chiarimenti puoi chiamare il seguente numero
telefonico: 02.55025301. Ti risponderà il centro
gay della CGIL, Camera del Lavoro di Milano.
LA
TUTELA DEI TUOI DIRETTI ALL'ASSUNZIONE...
Divieto di indagini
Nessuno può rivolgerti, nei colloqui di assunzione
domande o farti compilare questionari aventi per oggetto
quesiti utili ad effettuare indagini sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali. Tale divieto (Art. 8 e 1 5 Statuto
dei Lavoratori) è esteso "su fatti non rilevanti
ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore".
Tale divieto si estende naturalmente a tutti coloro che
svolgono le indagini vietate come ad esempio agenzie investigative
o agenzie per la selezione del personale.
E' fondamentale che tu possa dimostrarlo con alcuni elementi
oggettivi o con la testimonianza di altri candidati all'assunzione
in quanto spetta a te l'onere della prova.
Ricordati inoltre che tale divieto di indagini è
applicato al momento dell'assunzione come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro.
PERIODO
DI PROVA
Il periodo di prova, che è determinato dai contratti
collettivi (comunque non più di sei mesi) deve
risultare da atto scritto (Art. 2086 C.C.).
Nel caso in cui il datore di lavoro ti assuma verbalmente,
la tua assunzione è da intendersi definitiva.
Fatto salvo il principio che durante la prova ciascuna
delle parti può recedere dal contratto senza obbligo
di preavviso, il licenziamento effettuato dal datore di
lavoro dopo un periodo non sufficiente a valutare le tue
effettive capacità può essere impugnato
e contestato.
DURANTE
L' ATTIVITA' LAVORATIVA...
Le molestie sessuali e ambiente di lavoro
E' importante considerare come il nostro Codice Civile,
all'articolo 2087 preveda che "l'imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro".
In altre parole spetta al datore di lavoro mantenere un
ambiente di lavoro improntato al rispetto. Alcuni contratti
di lavoro nazionali prevedono comunque forme ulteriori
di tutela per quei lavoratori/lavoratrici che subiscono
forme di molestie a connotazione sessuale, tra le quali
quelle di carattere verbale. Non poche volte, infatti,
sono proprio le denigrazioni dei colleghi a rendere difficile
l'ambiente di lavoro, causando forte disagio al lavoratore
alla lavoratrice omosessuale.
MANSIONE
DEL LAVORATORE E DELLA LAVORATRICE
Tra le forme indirette di discriminazione nei confronti
dei lavoratori e delle lavoratrici omosessuali vi è
senza dubbio il criterio di assegnazione delle mansioni.
E' abbastanza diffuso, infatti, degradare a mansioni inferiori
il lavoratore al fine di sollecitarlo a dimettersi; naturalmente
si tratta di un trattamento mai giustificabile.
Hai diritto, perciò, in questi casi, ad essere
adibito alle mansioni precedentemente svolte oppure ad
attività equivalenti -per categoria e grado- avute
all'atto dell'assunzione, o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore eventualmente e successivamente acquisita.
E' da considerare illegittimo anche un mutamento di mansioni
che non tenga conto della qualifica e dell'esperienza
professionale raggiunto durante la tua attività
in azienda.
TRASFERIMENTI
0 SPOSTAMENTI AD ALTRO REPARTO
A volte, per alcuni datori di lavoro, il trasferimento
del/della dipendente gay è considerato la soluzione
ottimale per ristabilire " l'ordine" in azienda.
La legge stabilisce che il lavoratore non può essere
trasferito ad altra unità produttiva senza comprovate
esigenze tecniche, organizzativi e produttive.
Quando ciò accade, devi chiedere immediatamente
alla tua azienda per iscritto le motivazioni che hanno
reso necessario il trasferimento, in modo da consentire
un controllo sui fatti che hanno dato luogo al provvedimento
e per verificare la sussistenza dei presupposti ric>
Trasferimento
interrotto!
egrave;
la questione degli spostamenti ad altro reparto o ufficio
per ragioni cosiddette di "immagine".
Anche in questi casi si ravvisa la possibilità
che tu possa contestare simili provvedimenti.
DIMISSIONI
La maggior parte dei lavoratori/lavoratrici omosessuali
preferisce dimettersi dal posto di lavoro piuttosto che
subire costanti denigrazioni e molestie.
Capita però altrettanto frequentemente che sia
proprio il datore di lavoro a pretenderle dopo essere
venuto a conoscenza dell'omosessualità del/ della
dipendente, spesso sotto forma di minaccia.
Non firmare mai nulla se non hai intenzione di cambiare
la tua occupazione. Le dimissioni pretese dal tuo datore
di lavoro sotto minaccia sono annullabili.
Purtroppo spetta a te dimostrare la sussistenza della
minaccia visto che certi fatti raramente si verificano
in presenza di testimoni.
LICENZIAMENTO
Il licenziamento irrogato in relazione ad attitudini o
preferenze sessuali (analogamente a quello motivato da
ragioni di ordine politico, religioso o razziale) è
nullo, indipendentemente dalle ragioni addotte dal datore
di lavoro.
Se vieni licenziato perchè sei omosessuale ti dovrà
essere riconosciuto il diritto a continuare a lavorare
nelle medesime mansioni, senza che il rapporto si possa
considerare interrotto; avrai quindi il diritto di vederti
riconosciute le retribuzioni maturate nel periodo in cui
non hai potuto lavorare perchè assente in seguito
al licenziamento.
Più difficile è la soluzione nel caso il
tuo datore di lavoro non esprima le motivazioni del licenziamento
o le mascheri con altre inadempienze. In assenza di motivazioni
dovrai richiederle entro 15 giorni dal licenziamento e
il datore di lavoro dovrà comunicarle nei successivi
7 giorni; in presenza di motivazioni mascherate dovrai
invece dimostrare che alla base dei licenziamento ci sono
in realtà motivi discriminatori. La prova non è
sempre facile ma neppure impossibile, potendo far riferimento
a precedenti minacce, comportamenti discriminatori, atteggiamenti
intimidatori. Qualora dovesse rivelarsi impossibile dimostrare
l'intento discriminatorio, il licenziamento potrà
comunque essere impugnato per assenza di giusta causa
o giustificato motivo.
Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono tuttavia
diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda in cui
lavori: in certi casi l'obbligo di reintegrazione, in
altri il semplice obbligo di indennizzo.
L'OBBLIGO
DI REINTEGRAZIONE
Sono soggetti all'obbligo di reintegrare il dipendente
illegittimamente licenziato:
- gli
imprenditori o i datori di lavoro che occupano più
di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo)
in ciascuna sede, filiale, ufficio o reparto autonomo;
-
-
gli
imprenditori o i datori di lavoro che occupano più
di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo)
nello stesso comune anche se in unità produttive
più piccole;
-
gli
imprenditori o i datori di lavoro che occupano comunque
più di 60 dipendenti.
Sono comunque sottoposti a questo regime anche gli studi
professionali, le associazioni o fondazioni o altri enti
non economici, purché raggiungano i suddetti limiti
dimensionali, con la esclusione delle sole associazioni
di tendenza.
In questo caso il lavoratore illegittimamente licenziato
avrà diritto, in aggiunta alla reintegrazione nel
posto di lavoro, ad un risarcimento del danno (min. 5
mensilità); egli potrà anche chiedere, in
alternativa alla reintegrazione (fermo restando il risarcimento
del danno) una indennità sostitutiva pari a 15
mensilità di retribuzione globale di fatto.
IL
DIRITTO AL RISARCIMENTO
Sono soggetti all'obbligo di tutela risarcitoria:
- i
datori di lavoro privati che occupino un numero di
dipendenti inferiore quelli suindicati e le associazioni
di tendenza.
In questo caso è il datore di lavoro che può
decidere, in alternativa alla riassunzione del dipendente
illegittimamente licenziato, la corresponsione di un risarcimento
del danno (da 2,5 a 6 volte alla retribuzione mensile
globale di fatto, che diventa fino a 10 volte nei casi
di lavoratori con più di 10 anni di anzianità
e fino a 14 volte con più di 20 anni di anzianità).
CGIL
CENTRO GAY In collaborazione
C.so di Porta Vittoria, 43 con ARCI GAY - ARCI LESBICA
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