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PROGETTO
DI LEGGE - N. 5865
Onorevoli
Colleghi! - Nel nostro ordinamento, nel tempo, in conformità
ai princìpi di uguaglianza e di rispetto e valorizzazione
della persona sanciti dalla Costituzione (articoli 2 e 3),
sono state approvate disposizioni di legge per prevenire
e contrastare, nella scuola, nei luoghi di lavoro e nella
società, ogni discriminazione motivata dalla scelta
religiosa, dall'origine, dalle opinioni, dal sesso.
In particolare,
con la legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata approvata
la disciplina di tutela della libertà e della dignità
dei lavoratori. Successivamente è stata approvata
la legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante norme sulla parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Sono state
quindi emanate la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni
positive per la realizzazione della parità del lavoro,
e la legge 25 giugno 1993, n. 205 (di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) che prende atto
della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte
le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma
a New York il 7 marzo 1966.
Nell'Unione
europea, il Parlamento dei popoli d'Europa, in tema di rispetto
dei diritti della persona, ha approvato la risoluzione A4-011/97.
E' stato così ribadito solennemente che nessuno "può
essere discriminato per la sua religione, il suo sesso,
il suo orientamento sessuale, o la sua opinione".
Nella legislazione
italiana manca la disciplina positiva che prevenga e reprima
l'assunzione dell'orientamento sessuale come fattore di
discriminazione. Occorre dunque integrare la richiamata
legislazione vigente con la previsione espressa dell'orientamento
sessuale fra gli ostacoli da rimuovere per affermare la
pienezza del diritto di uguaglianza e per la valorizzazione
della persona. A tale fine provvedono gli articoli 1 e 2
della presente proposta di legge con riferimento agli atti
discriminatori e alle relative sanzioni penali.
Gli articoli
successivi (articoli 3, 4 e 5) prevedono, come disposizioni
integrative, la tutela della riservatezza, anche con specifico
riferimento all'orientamento sessuale (articolo 3), nonché
la prescrizione che nell'ambito dei corsi di formazione
o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo
sperimentale è vietata ogni manifestazione di intolleranza,
dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione
che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare
lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti
omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di
pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti
(articolo 4).
Infine è
prescritta l'esclusione nei contratti assicurativi di qualsiasi
incidenza, ai fini della determinazione dei premi da corrispondere
e delle prestazioni da ricevere, dell'orientamento sessuale
(articolo 5).
L'articolo
6 detta le sanzioni pecuniarie per le violazioni ai divieti
previsti.
PROGETTO
DI LEGGE - N. 5865
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Atti
discriminatori).
1. All'articolo
15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le
parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di sesso
o motivata dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo
1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo
le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento
sessuale"; al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la
parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "per quel che
riguarda le lavoratrici".
3. All'articolo
3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo
le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o
fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo
4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole:
"del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento
sessuale".
Art.
2.
(Sanzioni
penali).
1. All'articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono
sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento
sessuale".
2. All'articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono
sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento
sessuale".
3. All'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le
parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso
o motivato dall'orientamento sessuale".
Art.
3.
(Diritto
alla riservatezza sessuale).
1. La Repubblica
garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E' fatto
divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare,
senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria,
sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini,
nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo
archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tenere conto
dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio
di certificati o nella compilazione di note valutative. I
trasgressori delle disposizioni del presente comma sono puniti
ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.
2. Chiunque
rilevi o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie
raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito
dal comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Tutti gli
archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta
giorni.
Art.
4.
(Educazione
sessuale).
1. Nelle scuole
di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione
o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale,
e nello svolgimento della normale attività didattica,
è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio,
disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare
traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità
di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque
il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori
o intolleranti.
Art.
5.
(Assicurazione
sanitaria).
1. Sono nulle
le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano
dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale
dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle
prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato.
La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità
dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata
di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta
da parte dell'assicurato.
2. La prescrizione
dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso
dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa
fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla
presentazione della domanda di accertamento giudiziale della
nullità delle clausole discriminatorie.
Art.
6.
(Sanzioni
pecuniarie).
1. Nell'offerta,
nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione
sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e
le indagini aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.
2. La violazione
del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire
10 milioni a 100 milioni.
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