Comitato antidiscriminazione GLBT
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PROGETTO DI LEGGE - N. 5865



        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento, nel tempo, in conformità ai princìpi di uguaglianza e di rispetto e valorizzazione della persona sanciti dalla Costituzione (articoli 2 e 3), sono state approvate disposizioni di legge per prevenire e contrastare, nella scuola, nei luoghi di lavoro e nella società, ogni discriminazione motivata dalla scelta religiosa, dall'origine, dalle opinioni, dal sesso.
        In particolare, con la legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata approvata la disciplina di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Successivamente è stata approvata la legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante norme sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
        Sono state quindi emanate la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità del lavoro, e la legge 25 giugno 1993, n. 205 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) che prende atto della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
        Nell'Unione europea, il Parlamento dei popoli d'Europa, in tema di rispetto dei diritti della persona, ha approvato la risoluzione A4-011/97. E' stato così ribadito solennemente che nessuno "può essere discriminato per la sua religione, il suo sesso, il suo orientamento sessuale, o la sua opinione".
        Nella legislazione italiana manca la disciplina positiva che prevenga e reprima l'assunzione dell'orientamento sessuale come fattore di discriminazione. Occorre dunque integrare la richiamata legislazione vigente con la previsione espressa dell'orientamento sessuale fra gli ostacoli da rimuovere per affermare la pienezza del diritto di uguaglianza e per la valorizzazione della persona. A tale fine provvedono gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge con riferimento agli atti discriminatori e alle relative sanzioni penali.
        Gli articoli successivi (articoli 3, 4 e 5) prevedono, come disposizioni integrative, la tutela della riservatezza, anche con specifico riferimento all'orientamento sessuale (articolo 3), nonché la prescrizione che nell'ambito dei corsi di formazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti (articolo 4).
        Infine è prescritta l'esclusione nei contratti assicurativi di qualsiasi incidenza, ai fini della determinazione dei premi da corrispondere e delle prestazioni da ricevere, dell'orientamento sessuale (articolo 5).
        L'articolo 6 detta le sanzioni pecuniarie per le violazioni ai divieti previsti.

 


PROGETTO DI LEGGE - N. 5865



PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Atti discriminatori).

        1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale"; al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "per quel che riguarda le lavoratrici".
        3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
        4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento sessuale".


Art. 2.

(Sanzioni penali).

        1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale".


Art. 3.

(Diritto alla riservatezza sessuale).

        1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E' fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative. I trasgressori delle disposizioni del presente comma sono puniti ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.
        2. Chiunque rilevi o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni.


Art. 4.

(Educazione sessuale).

        1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.


Art. 5.

(Assicurazione sanitaria).

        1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
        2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.


Art. 6.

(Sanzioni pecuniarie).

        1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e le indagini aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.
        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a 100 milioni.