SENATO
DELLA REPUBBLICA
 
XIII LEGISLATURA
N. 2147
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice SALVATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997
Norme contro la discriminazione
motivata dall'orientamento sessuale
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno
di legge si propone di estendere ai cittadini omosessuali
la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o
contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati
gruppi sociali, che la legge già assicura ad altre
categorie di cittadini oggetto di simili discriminazioni,
violenze o persecuzioni, introducendo cosí nell'ordinamento
italiano un principio suscettibile anche di eventuali applicazioni
analogiche (o meglio: rendendone esplicita cosí la
vigenza); stabilisce inoltre un generale principio di tutela
del diritto alla riservatezza sessuale e detta norme antidiscriminatorie
a tutela degli omosessuali nella scuola e in materia di assicurazioni
sanitarie.
In questo campo il progetto si propone di dare piena attuazione
alle indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8
febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla "parità
dei diritti per le persone omosessuali", nonché nelle
precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello
stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella
piú dettagliata ed espressamente rivolta contro le
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta
dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il
13 marzo 1984, a tutte quelle che piú sinteticamente
ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni
antidiscriminatorie in vari campi negli Stati membri, che
tenessero conto, fra le altre e allo stesso titolo, anche
della discriminazione antiomosessuale (D'Ancona 11 giugno
1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford
23 luglio 1990): rimaste tutte senza seguito in Italia, cosí
come é parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione
n. 924 approvata dal Consiglio d'Europa il 1º ottobre
1981, "Sulla discriminazione contro gli omosessuali".
Va sottolineato che gli articoli 1 e 2 si limitano a parificare
la situazione dei cittadini omosessuali a quella dei cittadini
appartenenti ad altri gruppi sociali oggetto di reiterati
tentativi di discriminazione o persecuzione o di campagne
di odio. Sarebbe quindi elusivo porre in questa sede in questione
l'intrinseca opportunità (o magari la legittimità)
delle disposizioni legislative di cui si chiede l'integrazione,
o la congruità di tali strumenti legislativi rispetto
allo scopo di impedire i fenomeni sociali che ne hanno consigliato
l'adozione. Si tratta infatti, in entrambi casi, solo di estendere
agli omosessuali, in base al principio dell'uguaglianza di
trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro
identiche, la stessa protezione già assicurata ad altri
gruppi parimenti a rischio, in casi sostanzialmente identici
di discriminazioni, persecuzioni o delitti causati dall'odio
verso tali gruppi. Le norme in questione intendono mettere
l'Italia al passo con le piú comprensive legislazioni
antidiscriminatorie già vigenti da anni in altri paesi
europei ed extraeuropei (Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda,
Svezia, numerosi Stati degli Stati Uniti d'America, nuova
Costituzione del Sudafrica, progetto di nuova Costituzione
polacca).
L'articolo 1 del progetto estende al caso della discriminazione
causata dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione
garantita dall'articolo 15, comma secondo, dello Statuto dei
lavoratori contro le discriminazioni causate da motivi politici,
religiosi, razziali, di lingua o di sesso. Estende inoltre
a quelle fondate sull'orientamento sessuale il divieto di
discriminazioni fondate sul sesso, in materia di assunzioni,
di attribuzioni di qualifiche e mansioni e di progressioni
di carriera, stabilito dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia
di la voro. Va rilevato come le norme in questione si applichino
sia al rapporto di lavoro privato sia al pubblico impiego.
La modifica proposta al comma 1 dell'articolo 4 della legge
10 aprile 1991, n. 125, in materia di "azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"
che ha integrato e specificato il contenuto della citata legge
n. 903 del 1977, oltre a ribadire tale indirizzo, mira a rendere
applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto dal comma
9 dello stesso articolo 4.
L'articolo 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti
degli omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze
razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge recentemente
approvata contro le attività aggressive di gruppi estremisti.
A questo proposito va sottolineato come la mancata previsione
degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati dalla legge
vigente potrebbe tradursi in una non voluta istigazione, rivolta
a tali gruppi estremisti, a riversare la propria aggressività
nei confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati
che risulta non garantito da una specifica tutela penale:
l'aggressione nei confronti di cittadini e organizzazioni
omosessuali viene infatti a configurarsi come l'unico delitto
relativamente meno costoso, in termini di repressione penale,
rispetto agli altri tipizzati dalla legge in questione. Pur
rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideologia,
al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione
di hate crimes contro gli omosessuali e le loro
organizzazioni risulta in qualche modo meno costosa, almeno
rispetto alle piú gravi sanzioni previste dalla legge
attualmente vigente a tutela degli altri gruppi sociali dalla
stessa tutelati. In sede di approvazione finale, da parte
del Senato, della legge di conversione del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, tale carenza venne in effetti rilevata,
ma non emendata per non ritardare la conversione in legge
del decreto, e l'ordine del giorno in tale occasione approvato
(n. 9/1308/001 del 23 giugno 1993) non puó evidentemente
supplire a una palese lacuna e incongruenza.
L'articolo 3 del progetto stabilisce un principio generale
di tutela del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone
in tal senso di esplicitare in riferimento a qualsiasi autorità
pubblica priva dei poteri dell'autorità giudiziaria
i vincoli posti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, in ordine al trattamento dei dati sensibili. A complemento
di tale normativa di carattere generale si prevede la distruzione,
entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata
in vigore della relativa norma di legge, degli articoli, fascicoli
o elenchi eventualmente esistenti al momento dell'entrata
in vigore della legge.
Con l'articolo 4 ci si propone di parificare ad ogni effetto
giuridico la condizione del convivente more uxorio
omosessuale a quella del convivente more uxorio
eterosessuale. É parso opportuno dettare in questa
sede una tale norma di natura transitoria, volta a rendere
applicabile, fra l'altro, l'elaborazione giurisprudenziale
fin qui accumulatasi in materia di convivenza, in attesa che
il Parlamento legiferi sull'intera questione relativa alle
famiglie di fatto. Va fin d'ora tuttavia rilevato che tale
auspicata parificazione non comporterebbe affatto la risoluzione
dei problemi giuridici posti dalle famiglie omosessuali, alle
quali dovrebbe essere riconosciuta, con provvedimento legislativo
ad hoc, anche la possibilità di prescegliere
liberamente l'assetto da attribuire ai propri rapporti giuridici
e patrimoniali, sulla base dell'uguaglianza con quanto previsto
per le famiglie tradizionali dalla legislazione matrimoniale:
cosí come tra l'altro auspicato dalla già citata
risoluzione approvata dal Parlamento europeo, dove si richiede
che vengano rimossi "gli ostacoli al matrimonio di coppie
omosessuali ovvero [che venga introdotto] un istituto
giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi
del matrimonio".
Con l'articolo 5 ci si propone di evitare che nell'ambito
della scuola si perpetuino e si tramandino pratiche razziste
o discriminatorie, e soprattutto di tutelare i giovani omosessuali
da ogni intervento "rieducativo" colpevolizzante o traumatizzante,
sia nello svolgimento della normale attività di dattica,
sia nell'ambito di corsi di informazione o di educazione sessuale
che dovessero essere istituiti da eventuali riforme legislative
o che già ora si svolgano a titolo sperimentale. Con
la formulazione proposta ("... che possa risultare traumatica
o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità
di [e non già degli] scolari e studenti omosessuali"),
si intende indicare che é irrilevante che sia stata
o meno previamente identificata l'effettiva presenza, in una
determinata classe, di scolari o studenti omosessuali, dato
che tale eventualità é sempre presente ed anzi
statisticamente probabile, indipendentemente da ogni precoce
esercizio di coming out .
L'articolo 6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento
e di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato
o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria
e nel loro procedimento di formazione, e la nullità
dei patti tendenti a rendere piú oneroso per l'assicurato
il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento
sessuale. In tal caso, il contratto é tuttavia valido
(la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità
della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione
dell'entità del premio e/o dell'entità della
controprestazione, rischierebbe di far considerare indeterminato
il contenuto) e la sua durata é anzi automaticamente
prorogata a tempo indeterminato nell'interesse dell'assicurato;
é anche prevista la sospensione della prescrizione
dell'azione tendente ad ottenere la restituzione di quanto
pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla
sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere
richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti
sociali impedissero all'assicurato di far valere i propri
diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accertamento
giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.
Lo scopo di questo meccanismo di natura sanzionatoria é
da un lato quello di impedire che l'assicurato si ritrovi
privo di copertura una volta che il suo orientamento sessuale
sia stato reso noto (presumibilmente in un momento in cui
una rinegoziazione ex novo di un contratto di assicurazione
risulterebbe piú onerosa), e dall'altro quello di rendere
il tentativo discriminatorio economicamente non conveniente
per l'assicuratore.
É evidente il rilievo che questa norma potrebbe assumere
in futuro, in considerazione del piú ampio ruolo che
sembra destinato ad essere attribuito anche in Italia alle
assicurazioni private in campo sanitario: e ció sia
in rapporto ad una generale esigenza di tutela della
privacy, sia in relazione alla diffusione dell'AIDS,
ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata
all'orientamento sessuale anziché all'adozione di comportamenti
a rischio che non ne sono la conseguenza. E non va sottovalutato
il carattere in qualche modo pionieristico di una norma che
si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del settore
delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto
importante in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno
ben presto attuale il problema delle conseguenze sociali e
giuridiche della individualizzazione dei rischi sanitari resa
possibile dalla mappatura del patrimonio genetico individuale:
sviluppi che, se non tempestivamente affrontati con efficaci
strumenti legislativi, non potranno che avere conseguenze
pesantemente discriminatorie sulla politica sanitaria, per
i numerosi soggetti che scopriranno inopinatamente di far
parte di nuovi e imprevisti "gruppi a rischio".
Il presente disegno di legge é in gran parte frutto
della elaborazione e delle indicazioni di Felice Mill Colorni.
Art.
1.
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, le parole "o di sesso" sono sostituite
con le seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento
sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole "sul sesso", sono inserite
le seguenti: "o sull'orientamento sessuale". Al comma
4, dopo la parola "soltanto", sono inserite le parole
", per quel che riguarda le lavoratrici,".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole "uomini e donne", sono
inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991,
n. 125, dopo le parole "del sesso", sono aggiunte le
seguenti: "o dell'orientamento sessuale".
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Art.
2.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) , le parole
"o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi
o relativi all'orientamento sessuale";
b) al comma 1, lettera b), le parole
"o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi
o relativi all'orientamento sessuale";
c) al comma 3, le parole "o religiosi", sono
sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento
sessuale".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito della legge 25 giugno 1993,
n. 205, le parole "o religioso" sono sostituite dalle
seguenti: "religioso o motivato dall'orientamento sessuale".
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Art.
3.
1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza
sessuale. Al di fuori dei casi e dalle condizioni previste
dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
é fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica,
di indagare, senza ordine dell'autorità giudiziaria,
sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei
cittadini.
2. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al
comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, devono essere distrutti
entro il termine tassativo di trenta giorni.
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Art.
4.
1. La condizione del convivente more uxorio
omosessuale é pacificata ad ogni effetto a quella
del convivente more uxorio eterosessuale.
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Art.
5.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito
dei corsi di informazione o educazione sessuale che
si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento
della normale attività didattica, é vietata
ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo,
discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione
che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare
lo sviluppo della personalità di scolari o studenti
omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi
di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
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Art.
6.
1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria,
nell'invito a proporne la stipu lazione e nella loro
negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti,
anche indiretti, e ogni indagine, relativa all'orientamento
sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione
sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente,
dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento
dell'entità dei premi o una limitazione delle
prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente
praticato. La nullità di tali clausole non comporta
l'invalidità dei contratti che le contengono,
la cui durata é prorogata di diritto a tempo
indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto
corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera
durata dei rapporto rimane sospesa fino al momento della
cessazione del rapporto o fino alla presentazione della
domanda di accertamento giudiziale della nullità
delle clausole discriminatorie.
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