12
Settembre 1989
IL
PARLAMENTO EUROPEO
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viste le petizioni n. 12/84 e n. 229/87;
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vista la Dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del
Consiglio e della Commissione sui diritti umani del 24/04/1977;
-
visto il preambolo dellAtto unico Europeo con il quale
si impegna a sostenere i diritti fondamentali sanciti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale
europea, in particolare la libertà, luguaglianza
e la giustizia sociale;
-
vista la sua risoluzione del 29/10/1982 sul miglioramento
della salvaguardia dei diritti fondamentali nella CEE mediante
misure legislative;
-
vista la risoluzione sulle discriminazioni sessuali sul luogo
di lavoro;
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vista la risoluzione sulla violenza conto le donne;
-
vista la relazione della commissione per le petizioni;
A.
considerando che la procedura relativa al cambiamento di sesso
dei transessuali non è ancora avviata e regolamentata
in tutti gli Stati membri della Comunità o che i relativi
costi non vengono assunti dallassicurazione contro le
malattie,
B.
considerando che i transessuali vengono tuttora ovunque discriminati,
emarginati e, a volte, addirittura criminalizzati,
C.
consapevole che il tasso di disoccupazione fra i transessuali
è del 60-80% durante la fase del cambiamento di sesso,
D.
constatando che la transessualità costituisce un problema
psicologico e medico, ma è anche un problema della
società che non sa affrontare un cambiamento dei ruoli
condizionati dal sesso e fissati dalle tradizioni culturali,
1.
è convinto che la dignità umana e il diritto
della personalità debbono comprendere anche il diritto
di condurre una vita rispondente alla propria identità
sessuale;
2.
invita gli Stati membri ad emanare disposizioni che regolino
il diritto dei transessuali al cambiamento di sesso, sotto
laspetto endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico
e le relative procedure e vietino la loro discriminazione;
considera che tale procedura dovrebbe garantire almeno le
seguenti possibilità:
a)
diagnosi differenziale, sotto laspetto psichiatrico/psicoterapeutico
del transessualismo per favorire lautodiagnosi;
b)
periodo di consulenza: accompagnamento e sostegno psicoterapeutico,
chiarimenti sul cambiamento di sesso, visite mediche;
c)
trattamento ormonale/test del quotidiano, vale a dire vivere
nel nuovo ruolo sessuale per almeno un anno;
d)
intervento chirurgico, previa autorizzazione da parte di un
organismo specifico composto da un medico specialista, uno/a
psicoterapeuta ed eventualmente da un/a rappresentante nominato/a
dallinteressato/a;
e)
riconoscimento giuridico: cambiamento del nome, rettifica
del dato riguardante il sesso sul certificato di nascita e
sui documenti didentità;
f)
assistenza medica e psicoterapeutica dopo lintervento;
3.
invita il Consiglio dEuropa ad emanare una convenzione
per la tutela dei transessuali;
4.
invita gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché
i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico
ed estetico dei transessuali vengano rimborsati dallassicurazione
contro le malattie;
5.
invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali
che, a causa delladeguamento dei caratteri sessuali,
hanno perso senza colpa il lavoro e/o labitazione;
6.
invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali
ed a sostenere finanziariamente le loro organizzazioni;
7.
invita gli Stati membri a fare opera di informazione sui problemi
dei transessuali, in particolare presso gli addetti ai servizi
sociali, la polizia, lanagrafe, lamministrazione
militare e le carceri;
8.
invita la Commissione ed il Consiglio a precisare che le direttive
comunitarie sullequiparazione di uomini e donne sul
posto di lavoro vieta anche la discriminazione dei transessuali;
9.
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a predisporre
documenti di identità sui quali potrebbe essere, su
richiesta, indicata leventuale transessualità
del titolare durante il periodo delladeguamento dei
caratteri sessuali, documenti che sarebbero riconosciuti in
tutta la Comunità;
10.
invita il Consiglio e gli Stati membri a riconoscere, nel
quadro dellarmonizzazione del diritto dasilo,
le persecuzioni a causa della transessualità come motivo
per la concessione dello stesso;
11.
invita la Commissione a mettere a disposizione, nel quadro
dei suoi programmi di intervento, stanziamenti destinati alle
ricerche sulla transessualità ed alla diffusione delle
attuali conoscenze mediche in materia;
12.
invita la Commissione ad intervenire presso gli Stati membri
affinché essi prevedano speciali misure per facilitare
il collocamento al lavoro dei transessuali;
13.
chiede di segnalare un ufficio presso la Commissione, al quale
possano essere denunciati i casi di discriminazione;
14.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione
al Consiglio, alla Commissione, ai Governi ed ai Parlamenti
degli Stati membri nonché al Consiglio dEuropa.
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