Risoluzione
sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'UE
approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 17 settembre
1998
No
B4-0824 e 0852/98
Il
Parlamento Europeo
- vista
la sua risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità
dei diritti per gli omosessuali e le lesbiche nella Comunità,
in cui chiedeva agli Stati membri, al paragrafo 6, di stabilire
gli stessi limiti di età per i rapporti omosessuali
e quelli eterosessuali,
- vista
la sua risoluzione del 17 settembre 1996 sul rispetto dei
diritti dell'uomo nell'UE nel 1994, in cui chiedeva, al
paragrafo 84, l'eliminazione di ogni discriminazione e di
ogni disparità di trattamento a danno degli omosessuali,
in particolare per quanto riguarda la disparità delle
disposizioni in materia di limiti di età,
- vista
la sua risoluzione dell'8 aprile 1997 sul rispetto dei diritti
dell'uomo nell'UE nel 1995, in cui reiterava al paragrafo
136, la richiesta di abrogazione delle disposizioni in materia
di limiti di età e sollecitava esplicitamente l'Austria,
al paragrafo 140, ad abrogare la legge che stabilisce l'età
minima,
- vista
la sua risoluzione dei 17 febbraio 1998 sul rispetto dei
diritti dell'uomo nell'UE nel 1996, in cui chiedeva nuovamente
al governo austriaco, al paragrafo 69, di abrogare la discriminatoria
disposizione in materia di età minima legale per
i rapporti sessuali prevista nel codice penale austriaco,
- vista
la sua precedente risoluzione sulle discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale e i diritti dell'uomo degli omosessuali
in Romania,
- ricordando
i criteri definiti a Copenaghen per l'adesione degli Stati
candidati, in particolare la condizione del rispetto dei
diritti umani,
A
vista
la raccomandazione 924/1981 sulle discriminazioni a danno
degli omosessuali adottata dall'Assemblea parlamentare dei
Consiglio d'Europa, che invitava il Comitato dei ministri
a chiedere a tutti gli Stati membri di stabilire gli stessi
limiti di età per gli atti omosessuali ed eterosessuali
(paragrafo 7, ii),
B
vista
la decisione della Commissione europea per i diritti dell'uomo,
del 1o luglio 1997, con riferimento al ricorso
n. 25186/94, Euan Sutherland contro Regno Unito, in cui si
afferma che "non esiste alcuna giustificazione obiettiva
e ragionevole per il mantenimento di un limite di età
più elevato per i rapporti omosessuali maschili rispetto
a quelli eterosessuali e che il ricorso rivela un trattamento
discriminatorio per quanto concerne il diritto del ricorrente
al rispetto della vita privata a norma dell'articolo 8 della
Convenzione" (paragrafo 66), concludendo che una disposizione
discriminatoria, in materia di limiti dì età
rappresenta "una violazione dell'articolo 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo in combinazione con l'articolo
14 della Convenzione" (paragrafo 67),
C
considerando
che, per motivi di credibilità di fronte ai paesi candidati,
ai quali si richiede il rispetto dei diritti dell'uomo, gli
Stati membri dell'UE come l'Austria devono abrogare le proprie
disposizioni discriminatorie nel confronti delle lesbiche
e degli omosessuali, in particolare quelle in materia dì
limiti di età,
D
constatando
che i seguenti Stati candidati, con i quali l'Unione europea
ha avviato negoziati di adesione, mantengono nei loro codici
penali disposizioni gravemente discriminatorie nei confronti
degli omosessuali: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lituania
e Romania,
E
deplorando
la lacune della riforma legislativa adottata dal parlamento
di Cipro il 21 maggio 1998, che ha sostituito il divieto totale
dei rapporti omosessuali tra uomini con una serie di altre
disposizioni discriminatorie, in particolare un limite d'età
più alto,
F
deplorando
che la Camera dei deputati di Romania abbia rifiutato, il
30 giugno 1998 dì adottare una riforma Proposta dal
governo volta ad abrogare tutte le disposizioni antiomosessuali
previste dall'articolo 200 dei codice penale,
G
dolendosi
dei rifiuto del Parlamento austriaco di procedere in data
17 luglio 1998 all'abrogazione dell'articolo 209, che prevede
un limite d'età più alto per gli omosessuali,
ignorando così volutamente la sentenza della causa
Sutherland nonché le richieste pressanti indirizzate
all'Austria dal Parlamento europeo nelle sue suddette risoluzioni
dell'8 aprile 1997 e del 17 febbraio 1999,
H
compiacendosi
vivamente delle riforme adottato in questo settore da Finlandia
e Lettonia nonché dei risultati favorevoli della votazione
tenutasi il 22 giugno 1998 alla Camera dei Comuni del Regno
Unito in ordine all'abolizione delle differenze dei limiti
d'età, benché, purtroppo, la votazione successiva
tenutasi nella Camera dei Lord abbia annullato tale decisione,
I
considerando
che l'articolo 13 del trattato CE, come modificato dal trattato
d'Amsterdam, permetterà al Consiglio, una volta che
tale trattato sia stato ratificato, di prendere le misure
necessarie per lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento
sessuale,
J
ribadendo
che non darà il proprio consenso all'adesione di un
paese che, nella sua legislazione e nelle sue politiche, violi
i diritti umani degli omosessuali,
K
considerando
che, secondo le statistiche ufficiali ogni anno si registrano
ancora circa 50 esposti alla polizia, 30 procedimenti penali
e inchieste e 20 condanne fondate sull'articolo 209 del codice
penale austriaco, che prevede una pena minima di 6 mesi e
una massima di 5 anni d'imprigionamento,
- invita
il governo e il parlamento austriaci ad abrogare immediatamente
l'articolo 209 del codice penale e a procedere immediatamente
ad amnistiare e a rilasciare tutte le persone detenute in
virtù di tale disposizione;
- invita
tutti i paesi candidati ad abrogare ogni disposizione legislativa
che violi i diritti umani delle lesbiche e degli omosessuali,
in particolare quelle che operano una discriminazione in
materia di limiti di età;
- invita
la Commissione a tener conto del rispetto e dell'osservanza
dei diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche al
momento dei negoziati relativi all'adesione dei paesi candidati;
- invita
la Commissione a esaminare in particolare, nel quadro dell'esame
dei PECO che dovrà aver luogo prima della fine dell'anno,
la situazione dei diritti umani degli omosessuali e delle
lesbiche in tali paesi;
- incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi
di Austria, Cipro e Romania e al Segretario generale del
Consiglio d'Europa.
|