Parlamento
Europeo: Risoluzione sulla parità di diritti per gli
omosessuali nella Comunità. (doc. A3-0028/94)
relatrice
(26 gennaio 1994): Claudia Roth
Il
Parlamento europeo, nell'affrontare il tema dei diritti degli
omosessuali, ha approvato il giorno 8 febbraio 1994 la seguente
Risoluzione:
Il
Parlamento europeo,
- viste
le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
- Black
e Jensen su una discriminazione in relazione alla libera
circolazione (B3-0884/92),
- Bettini
e altri sul riconoscimento delle unioni civili per le
coppie formate da individui dello stesso sesso (B3-1079/921),
- Lomas
sui diritti civili per omosessuali e lesbiche (B3-1186/93),
- vista
la propria risoluzione del 13 marzo 1984 sulla discriminazione
sessuale nel luogo di lavoro (1),
- vista
la propria risoluzione del 15 maggio 1991 su un piano d'azione
nel quadro del programma 1991-1993 "L'Europa contro
l'AIDS" (2),
- viste
le proprie raccomandazioni riguardo alle molestie sessuali
sul luogo di lavoro e le relative disposizioni per la protezione
degli omosessuali,
- vista
la relazione "Homosexuality, a Community Issue"
("omosessualità, un problema comunitario"),
presentata dalla Commissione, sulle conseguenze per gli
omosessuali della realizzazione del mercato interno europeo,
- vista
la propria risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea
dei diritti del fanciullo (3), - viste le discriminazioni
legali ancora esistenti in taluni Stati membri nei confronti
degli omosessuali e delle lesbiche,
- visto
il progetto di direttiva per la lotta contro la discriminazione
basata sull'orientamento sessuale nel mondo del lavoro e
in altri ambiti giuridici, elaborate dall'associazione tedesca
degli omosessuali SVD,
- vista
la legge sulla "unione registrata" in Danimarca
ed altre leggi contro la discriminazione degli omosessuali,
- visto
l'articolo 28 del "Local Government Bill" nel
Regno Unito,
- visto
l'articolo 45 del proprio regolamento,
- vista
la relazione della commissione per le libertà pubbliche
e gli affari interni (A3-0028/94),
- considerando
il suo impegno per la parità di trattamento di tutte
le cittadine e tutti i cittadini indipendentemente dal loro
orientamento sessuale,
- considerando
che, ciononostante, in molti settori della società
le lesbiche e gli omosessuali sono tutt'ora esposti, spesso
fin dalla prima giovinezza, a derisione, intimidazioni,
discriminazioni e perfino a violenze,
- considerando
che in molti Stati membri i mutamenti sociali richiedono
un corrispondente adeguamento delle vigenti norme civili,
penali e amministrative, affinché possano essere
eliminate le discriminazioni dovute alle tendenze sessuali,
e che in alcuni Stati membri tali adeguamenti sono stati
già realizzati,
- considerando
che l'applicazione da parte degli Stati membri di norme
discriminanti in alcuni settori nei quali vige il diritto
comunitario comporta una violazione dei principi fondamentali
dei trattati comunitari e dell'Atto unico, in particolare
per quanto riguarda la libera circolazione ai sensi dell'articolo
3 del trattato CE,
- considerando
la responsabilità della Comunità europea,
nell'ambito della sua attività e delle sue competenze,
per la parità di trattamento di tutte le cittadine
e tutti i cittadini indipendentemente dalle loro tendenze
sessuali,
Considerazioni
generali
- ribadisce
la convinzione che tutti i cittadini debbano ricevere lo
stesso trattamento, indipendentemente dalle loro tendenze
sessuali;
- ritiene
che la Comunità europea abbia il dovere, in tutte
le norme giuridiche già adottate e che verranno adottate
in futuro, di dare realizzazione al principio della parità
di trattamento delle persone indipendentemente dalle loro
tendenze sessuali;
- è
convinto altresì che la tutela dei diritti dell'uomo
debba trovare più efficace espressione nei trattati
comunitari e invita pertanto le istituzioni della Comunità
a predisporre, nel quadro della riforma istituzionale prevista
per il 1996, la creazione di un organismo europeo che possa
garantire l'attuazione della parità di trattamento
senza distinzione di nazionalità, convinzioni religiose,
colore della pelle, sesso, tendenza sessuale o altre caratteristiche;
- invita
la Commissione e il Consiglio, quale primo passo verso una
maggiore tutela dei diritti dell'uomo, a procedere all'adesione
della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, come previsto dal programma di lavoro
della Comunità per il 1990;
Agli
Stati membri
- invita
gli Stati membri ad abolire tutte le disposizioni di legge
che criminalizzano e discriminano i rapporti sessuali tra
persone dello stesso sesso;
- chiede
che i limiti d'età stabiliti a fini di salvaguardia
siano uguali per i rapporti omosessuali e per quelli eterosessuali;
- chiede
che nelle norme giuridiche e amministrative si eviti la
disparità di trattamento delle persone con orientamento
omosessuale;
- rivolge
un appello al Regno Unito affinché abolisca le disposizioni
discriminatorie volte a impedire una presunta propagazione
dell'omosessualità, ripristinando quindi la libertà
di opinione, di stampa, di informazione e di espressione
scientifica e artistica per le cittadine e i cittadini omosessuali
e per tutto ciò che riguarda il tema "omosessualità";
invita tutti gli stati membri a rispettare in futuro tali
diritti alla libertà di opinione;
- chiede
agli Stati membri di adottare misure e di intraprendere
campagne, in cooperazione con le organizzazioni nazionali
degli omosessuali, contro gli atti di violenza di cui sono
vittime in misura crescente gli omosessuali e di assicurare
che gli autori di tali atti di violenza vengano sottoposti
a procedimento giudiziario;
- invita
gli Stati membri ad adottare misure e intraprendere compagne,
in cooperazione con le organizzazioni nazionali degli omosessuali,
contro tutte le forme di discriminazione sociale nei confronti
degli omosessuali;
- raccomanda
agli Stati membri di prendere misure per assicurare che
le organizzazioni sociali e culturali di donne e uomini
omosessuali accedano ai fondi nazionali sulla stessa base
di altre organizzazioni sociali e culturali, che le loro
domande siano valutate secondo gli stessi criteri applicati
alle domande di altre organizzazioni e che non risultano
penalizzate dal fatto di essere organizzazioni di donne
e uomini omosessuali;
Alla
Commissione
- chiede
alla Commissione di presentare una proposta di raccomandazione
sulla parità di diritti per gli omosessuali;
- ritiene
che la base della raccomandazione debba essere la parità
di trattamento per tutti i cittadini comunitari, indipendentemente
dal loro orientamento sessuale, e la fine di ogni forma
di discriminazione giuridica fondata sull'orientamento sessuale;
invita la Commissione a presentargli, a scadenza quinquennale,
una relazione sulle condizioni degli omosessuali di ambo
i sessi nella Comunità;
- ritiene
che la raccomandazione dovrebbe come minimo cercare di porre
fine
- ai
diversi e discriminatori limiti di età per il
consenso dell'atto sessuale a seconda che sia compiuto
da un omosessuale o da un eterosessuale,
- alla
perseguibilità dell'omosessualità quale
oltraggio al pubblico pudore e reato contro il buon
costume,
- a
qualsiasi forma di discriminazione in sede di diritto
del lavoro e della funzione pubblica nonché in
sede di diritto penale, civile, contrattuale e commerciale,
- all'archiviazione
elettronica di dati concernenti l'orientamento sessuale
di un individuo, a sua insaputa e senza il suo accordo,
ovvero alla divulgazione non autorizzata o all'uso improprio
di tali dati,
- agli
ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali
ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo
pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo
la registrazione delle unioni,
- a
qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali
di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento
dei bambini;
- invita
la Commissione, in linea con il parere del Parlamento del
19 novembre 1993 sulla proposta di regolamento che modifica
lo statuto dei dipendenti, dalle Comunità europee
nonché il regime applicabile agli altri agenti di
tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento
tra uomini e donne (4), a opporsi, nella sua politica del
personale, a ogni discriminazione legata all'orientamento
sessuale;
- invita
il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati
all'adesione.
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