Norme
contro la discriminazione motivata dall'orientamento sessuale
Questa
proposta di legge è stata approvata all'unanimità
dal 7o Congresso nazionale dell'ARCIGAY ARCILESBICA.
Art.
1
All'art.
15 comma 2 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parole "o
di sesso" sono sostituite con le parole ", di sesso o motivata
dall'orientamento sessuale".
All'art.
1 comma 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, dopo le parole
"sul sesso", sono aggiunte le parole "o sull'orientamento
sessuale". Al comma 4, dopo la parola "soltanto", sono aggiunte
le parole ", per quel che riguarda le lavoratrici,".
All'art.
3 comma 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, dopo le parole
"uomini e donne", sono aggiunte le parole ", o fondata sull'orientamento
sessuale,".
All'art.
4 comma 1 della Legge 10 aprile 1991 n. 125, dopo le parole
"del sesso", sono aggiunte le parole "o dell'orientamento
sessuale".
Art. 2
All'art.
1 comma 1 capoverso 1 lettera a del Decreto-legge 26 aprile
1993 n. 122, così come modificato dalla Legge di conversione
25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite
con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
All'art.
1 comma 1 capoverso 1 lettera b del Decreto-legge 26 aprile
1993 n. 122, così come modificato dalla Legge di conversione
25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite
con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
All'art.
1 comma 1 capoverso 3 del Decreto-legge 26 aprile 1993 n.
122, così come modificato dalla Legge di conversione
25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite
con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
All'art.
3 comma 1 del Decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito
con Legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religioso" sono
sostituite con le parole ", religioso o motivato dall'orientamento
sessuale".
Art. 3
La
Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale.
È fatto divieto, di conseguenza, a qualsiasi autorità
pubblica, di indagare, senza ordine dell'Autorità giudiziaria,
sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini,
nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo
archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tener conto
dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio
di certificati o nella compilazione di note valutative. I
trasgressori sono puniti a norma dell'art. 323 del Codice
penale.
Chiunque
riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie
raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito
dal comma precedente è punito a norma dell'art. 326
del Codice penale.
Tutti
gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente
esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio
di trenta giorni.
Art. 4
La
condizione del convivente more uxorio omosessuale è
parificata ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio
eterosessuale.
Art. 5
Nelle
scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione
o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale,
e nello svolgimento della normale attività didattica,
è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio,
disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione
che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo
sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali,
o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti
discriminatori o intolleranti.
Art. 6
Nell'offerta
di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne
la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono
vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine,
relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
Sono
nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria
che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento
sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei
premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto
a quanto generalmente praticato. La nullità di tali
clausole non comporta l'invalidità dei contratti che
le contengono, la cui durata è prorogata di diritto
a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto
in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto
rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto
o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale
della nullità delle clausole discriminatorie.
NOTA
ESPLICATIVA
Il
presente progetto si propone di estendere ai cittadini omosessuali
la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o
contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati
gruppi sociali, che la legge già assicura ad altre
categorie di cittadini oggetto di simili discriminazioni,
violenze o persecuzioni, introducendo così nell'ordinamento
italiano un principio suscettibile anche di eventuali applicazioni
analogiche (o meglio: rendendone esplicita così la
vigenza); stabilisce inoltre un generale principio di tutela
del diritto alla riservatezza sessuale e detta norme antidiscriminatorie
a tutela degli studenti omosessuali nella scuola e in materia
di assicurazioni sanitarie.
In
questo campo il progetto si propone di dare piena attuazione
alle indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8
febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla "parità
dei diritti per le persone omosessuali", nonché nelle
precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello
stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella
più dettagliata ed espressamente rivolta contro le
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta
dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il
13 marzo 1984, a tutte quelle che più sinteticamente
ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni
antidiscriminatorie in vari campi negli Stati membri, che
tenessero conto fra le altre, e allo stesso titolo, anche
della discriminazione antiomosessuale (D'Ancona 11 giugno
1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford
23 luglio 1990): rimaste tutte senza seguito in Italia, così
come è parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione
n. 924 approvata dal Consiglio d'Europa il 1o ottobre
1981, "Sulla discriminazione contro gli omosessuali".
Va
sottolineato che gli articoli 1 e 2 si limitano a parificare
la situazione dei cittadini omosessuali a quella dei cittadini
appartenenti ad altri gruppi sociali oggetto di reiterati
tentativi di discriminazione o persecuzione o di campagne
di odio. Sarebbe quindi anche in questo caso elusivo porre
in questa sede in questione l'intrinseca opportunità
(o magari la legittimità) delle disposizioni legislative
di cui si chiede l'integrazione, o la congruità di
tali strumenti legislativi rispetto allo scopo di impedire
i fenomeni sociali che ne hanno consigliato l'adozione. Si
tratta infatti, in entrambi casi, solo di estendere agli omosessuali,
in base al principio dell'uguaglianza di trattamento di
situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro identiche,
la stessa protezione già assicurata ad altri gruppi
parimenti a rischio, in casi sostanzialmente identici di discriminazioni,
persecuzioni o delitti causati dall'odio verso tali gruppi.
Le norme in questione, oltre a colmare una lacuna che solo
a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla
giurisprudenza (del tutto disarmata, peraltro, in materia
penale), intendono mettere l'Italia al passo con le più
comprensive legislazioni antidiscriminatorie già vigenti
da anni in altri paesi occidentali (Danimarca, Francia, Norvegia,
Olanda, Svezia, numerosi Stati degli Usa, nuova Costituzione
del Sudafrica, progetto di nuova Costituzione polacca).
L'art.
1 del progetto estende al caso della discriminazione causata
dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione garantita
dall'art. 15 comma 2 dello Statuto dei lavoratori contro le
discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali,
di lingua o di sesso. Estende inoltre alle discriminazioni
fondate sull'orientamento sessuale il divieto di discriminazioni
fondate sul sesso, in materia di assunzioni, di attribuzioni
di qualifiche e mansioni e di progressioni di carriera, stabilito
dalla Legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro. Va rilevato come
le norme in questione si applichino sia al rapporto di lavoro
privato sia al pubblico impiego. La modifica proposta al primo
comma dell'art. 4 della Legge 125 del 1991, (legge che dispone
in materia di "azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro" e che ha integrato e
specificato il contenuto della Legge 903), oltre a ribadire
tale indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo sanzionatorio
previsto dal comma 9 dello stesso art. 4.
L'art.
2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli
omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze razziali,
etniche, nazionali o religiose dalla legge recentemente approvata
contro le attività aggressive di gruppi estremisti.
A questo proposito va sottolineato come la mancata previsione
degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati dalla legge
vigente rischi di tradursi in una sorta di istigazione rivolta
a tali gruppi estremisti a riversare la propria aggressività
nei confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati
che risulta finora non garantito da una specifica tutela penale:
l'aggressione nei confronti di cittadini e organizzazioni
omosessuali viene infatti a configurarsi come l'unico delitto
relativamente meno costoso, in termini di repressione penale,
rispetto agli altri tipizzati dalla legge in questione. Pur
rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideologia,
al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione
di "hate crimes" contro gli omosessuali e le loro organizzazioni
risulta in qualche modo pagante, almeno rispetto alle più
gravi sanzioni previste dalla legge attualmente vigente a
tutela degli altri gruppi sociali dalla stessa tutelati.
In sede di approvazione finale della legge da parte del Senato,
tale carenza venne in effetti rilevata, ma non emendata per
non ritardare la conversione in legge del decreto, e l'ordine
del giorno in tale occasione approvato non può evidentemente
supplire a una palese lacuna e incongruenza.
L'art.
3 del progetto stabilisce un principio generale di tutela
del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone di vietare
ogni forma di schedatura amministrativa dei cittadini sulla
base del loro orientamento sessuale e di assoggettare i trasgressori
alle pene previste per il delitto di abuso innominato. La
divulgazione di notizie raccolte in violazione di tale divieto
si propone venga punita, con procedibilità d'ufficio,
con la sanzione prevista per il delitto di divulgazione di
segreti d'ufficio.
Con
l'art. 4 ci si propone di parificare ad ogni effetto giuridico
la condizione del convivente more uxorio omosessuale a quella
del convivente more uxorio eterosessuale. È parso opportuno
dettare in questa sede una tale norma di natura transitoria,
volta a rendere applicabile, fra l'altro, l'elaborazione giurisprudenziale
fin qui accumulatasi in materia di convivenza, in attesa che
il Parlamento legiferi sull'intera questione relativa alle
famiglie di fatto. Va fin d'ora tuttavia rilevato che tale
auspicata parificazione non comporterebbe affatto la risoluzione
dei problemi giuridici posti dalle famiglie omosessuali, alle
quali dovrebbe essere riconosciuta, con provvedimento legislativo
ad hoc, anche la possibilità di prescegliere liberamente
l'assetto da attribuire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali,
sulla base dell'uguaglianza con quanto previsto per le famiglie
tradizionali dalla legislazione matrimoniale: così
come tra l'altro auspicato dalla già citata risoluzione
approvata dal Parlamento europeo, dove si richiede che vengano
rimossi "gli ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali
ovvero [che venga introdotto] un istituto giuridico equivalente,
garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio".
Con
l'art. 5 ci si propone di evitare che nell'ambito della scuola
si perpetuino e si tramandino pratiche razziste o discriminatorie,
e soprattutto di tutelare i giovani omosessuali da ogni intervento
"rieducativo" colpevolizzante o traumatizzante, sia nello
svolgimento della normale attività didattica, sia nell'ambito
di corsi di informazione o di educazione sessuale che dovessero
essere istituiti da eventuali riforme legislative o che già
ora si svolgano a titolo sperimentale. Con la formulazione
proposta ("...che possa risultare traumatica o sia in grado
di turbare lo sviluppo della personalità di
[e non già degli] scolari e studenti omosessuali"),
si intende indicare che è irrilevante che sia stata
o meno previamente identificata l'effettiva presenza, in una
determinata classe, di scolari o studenti omosessuali, dato
che tale eventualità è sempre presente ed anzi
statisticamente probabile, indipendentemente da ogni precoce
esercizio di "coming out".
L'art.
6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni
indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato
o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria
e nel loro procedimento di formazione, e la nullità
dei patti tendenti a rendere più oneroso per l'assicurato
il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento
sessuale. In tal caso, il contratto è tuttavia valido
(la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità
della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione
dell'entità del premio e/o dell'entità della
controprestazione, rischierebbe di far considerare indeterminato
il contenuto) e la sua durata è anzi automaticamente
prorogata a tempo indeterminato nell'interesse dell'assicurato;
è anche prevista la sospensione della prescrizione
dell'azione tendente ad ottenere la restituzione di quanto
pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla
sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere
richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti
sociali impedissero all'assicurato di far valere i propri
diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accertamento
giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.
Lo scopo di questo meccanismo di natura sanzionatoria è
da un lato quello di impedire che l'assicurato si ritrovi
privo di copertura una volta che il suo orientamento sessuale
sia stato reso noto (presumibilmente in un momento in cui
una rinegoziazione ex novo di un contratto di assicurazione
risulterebbe più onerosa), e dall'altro quello di rendere
il tentativo discriminatorio economicamente non conveniente
per l'assicuratore. È evidente il rilievo che questa
norma potrebbe assumere in futuro, in considerazione del più
ampio ruolo che sembra destinato ad essere attribuito anche
in Italia alle assicurazioni private in campo sanitario: e
ciò sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela
della privacy, sia in relazione alla diffusione dell'Aids,
ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata
all'orientamento sessuale anziché all'adozione di comportamenti
a rischio che non ne sono la conseguenza. E non va sottovalutato
il carattere in qualche modo pionieristico di una norma che
si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del settore
delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto
importante in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno
ben presto attuale il problema delle conseguenze sociali e
giuridiche della individualizzazione dei rischi sanitari resa
possibile dalla mappatura del patrimonio genetico individuale:
sviluppi che, se non tempestivamente affrontati con efficaci
strumenti legislativi, non potranno che avere conseguenze
pesantemente discriminatorie sulla politica sanitaria, per
i numerosi soggetti che scopriranno inopinatamente di far
parte di nuovi e imprevisti "gruppi a rischio".
Approvato all'unanimità dal 7o Congresso
nazionale dell'ARCIGAY ARCILESBICA
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