Comitato antidiscriminazione GLBT
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Norme contro la discriminazione motivata dall'orientamento sessuale

Questa proposta di legge è stata approvata all'unanimità dal 7o Congresso nazionale dell'ARCIGAY ARCILESBICA.

 

Art. 1

All'art. 15 comma 2 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parole "o di sesso" sono sostituite con le parole ", di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".

All'art. 1 comma 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, dopo le parole "sul sesso", sono aggiunte le parole "o sull'orientamento sessuale". Al comma 4, dopo la parola "soltanto", sono aggiunte le parole ", per quel che riguarda le lavoratrici,".

All'art. 3 comma 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, dopo le parole "uomini e donne", sono aggiunte le parole ", o fondata sull'orientamento sessuale,".

All'art. 4 comma 1 della Legge 10 aprile 1991 n. 125, dopo le parole "del sesso", sono aggiunte le parole "o dell'orientamento sessuale".
Art. 2

All'art. 1 comma 1 capoverso 1 lettera a del Decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, così come modificato dalla Legge di conversione 25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

All'art. 1 comma 1 capoverso 1 lettera b del Decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, così come modificato dalla Legge di conversione 25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

All'art. 1 comma 1 capoverso 3 del Decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, così come modificato dalla Legge di conversione 25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite con le parole ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

All'art. 3 comma 1 del Decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con Legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole "o religioso" sono sostituite con le parole ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale".
Art. 3

La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. È fatto divieto, di conseguenza, a qualsiasi autorità pubblica, di indagare, senza ordine dell'Autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tener conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative. I trasgressori sono puniti a norma dell'art. 323 del Codice penale.

Chiunque riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma precedente è punito a norma dell'art. 326 del Codice penale.

Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni.
Art. 4

La condizione del convivente more uxorio omosessuale è parificata ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.
Art. 5

Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
Art. 6

Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine, relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.

Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.


NOTA ESPLICATIVA

Il presente progetto si propone di estendere ai cittadini omosessuali la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati gruppi sociali, che la legge già assicura ad altre categorie di cittadini oggetto di simili discriminazioni, violenze o persecuzioni, introducendo così nell'ordinamento italiano un principio suscettibile anche di eventuali applicazioni analogiche (o meglio: rendendone esplicita così la vigenza); stabilisce inoltre un generale principio di tutela del diritto alla riservatezza sessuale e detta norme antidiscriminatorie a tutela degli studenti omosessuali nella scuola e in materia di assicurazioni sanitarie.

In questo campo il progetto si propone di dare piena attuazione alle indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8 febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla "parità dei diritti per le persone omosessuali", nonché nelle precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella più dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il 13 marzo 1984, a tutte quelle che più sinteticamente ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari campi negli Stati membri, che tenessero conto fra le altre, e allo stesso titolo, anche della discriminazione antiomosessuale (D'Ancona 11 giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990): rimaste tutte senza seguito in Italia, così come è parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione n. 924 approvata dal Consiglio d'Europa il 1o ottobre 1981, "Sulla discriminazione contro gli omosessuali".

Va sottolineato che gli articoli 1 e 2 si limitano a parificare la situazione dei cittadini omosessuali a quella dei cittadini appartenenti ad altri gruppi sociali oggetto di reiterati tentativi di discriminazione o persecuzione o di campagne di odio. Sarebbe quindi anche in questo caso elusivo porre in questa sede in questione l'intrinseca opportunità (o magari la legittimità) delle disposizioni legislative di cui si chiede l'integrazione, o la congruità di tali strumenti legislativi rispetto allo scopo di impedire i fenomeni sociali che ne hanno consigliato l'adozione. Si tratta infatti, in entrambi casi, solo di estendere agli omosessuali, in base al principio dell'uguaglianza di trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro identiche, la stessa protezione già assicurata ad altri gruppi parimenti a rischio, in casi sostanzialmente identici di discriminazioni, persecuzioni o delitti causati dall'odio verso tali gruppi. Le norme in questione, oltre a colmare una lacuna che solo a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla giurisprudenza (del tutto disarmata, peraltro, in materia penale), intendono mettere l'Italia al passo con le più comprensive legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni in altri paesi occidentali (Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, numerosi Stati degli Usa, nuova Costituzione del Sudafrica, progetto di nuova Costituzione polacca).

L'art. 1 del progetto estende al caso della discriminazione causata dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione garantita dall'art. 15 comma 2 dello Statuto dei lavoratori contro le discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso. Estende inoltre alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, in materia di assunzioni, di attribuzioni di qualifiche e mansioni e di progressioni di carriera, stabilito dalla Legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Va rilevato come le norme in questione si applichino sia al rapporto di lavoro privato sia al pubblico impiego. La modifica proposta al primo comma dell'art. 4 della Legge 125 del 1991, (legge che dispone in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e che ha integrato e specificato il contenuto della Legge 903), oltre a ribadire tale indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto dal comma 9 dello stesso art. 4.

L'art. 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge recentemente approvata contro le attività aggressive di gruppi estremisti. A questo proposito va sottolineato come la mancata previsione degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati dalla legge vigente rischi di tradursi in una sorta di istigazione rivolta a tali gruppi estremisti a riversare la propria aggressività nei confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati che risulta finora non garantito da una specifica tutela penale: l'aggressione nei confronti di cittadini e organizzazioni omosessuali viene infatti a configurarsi come l'unico delitto relativamente meno costoso, in termini di repressione penale, rispetto agli altri tipizzati dalla legge in questione. Pur rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideologia, al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione di "hate crimes" contro gli omosessuali e le loro organizzazioni risulta in qualche modo pagante, almeno rispetto alle più gravi sanzioni previste dalla legge attualmente vigente a tutela degli altri gruppi sociali dalla stessa tutelati. In sede di approvazione finale della legge da parte del Senato, tale carenza venne in effetti rilevata, ma non emendata per non ritardare la conversione in legge del decreto, e l'ordine del giorno in tale occasione approvato non può evidentemente supplire a una palese lacuna e incongruenza.

L'art. 3 del progetto stabilisce un principio generale di tutela del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone di vietare ogni forma di schedatura amministrativa dei cittadini sulla base del loro orientamento sessuale e di assoggettare i trasgressori alle pene previste per il delitto di abuso innominato. La divulgazione di notizie raccolte in violazione di tale divieto si propone venga punita, con procedibilità d'ufficio, con la sanzione prevista per il delitto di divulgazione di segreti d'ufficio.

Con l'art. 4 ci si propone di parificare ad ogni effetto giuridico la condizione del convivente more uxorio omosessuale a quella del convivente more uxorio eterosessuale. È parso opportuno dettare in questa sede una tale norma di natura transitoria, volta a rendere applicabile, fra l'altro, l'elaborazione giurisprudenziale fin qui accumulatasi in materia di convivenza, in attesa che il Parlamento legiferi sull'intera questione relativa alle famiglie di fatto. Va fin d'ora tuttavia rilevato che tale auspicata parificazione non comporterebbe affatto la risoluzione dei problemi giuridici posti dalle famiglie omosessuali, alle quali dovrebbe essere riconosciuta, con provvedimento legislativo ad hoc, anche la possibilità di prescegliere liberamente l'assetto da attribuire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali, sulla base dell'uguaglianza con quanto previsto per le famiglie tradizionali dalla legislazione matrimoniale: così come tra l'altro auspicato dalla già citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, dove si richiede che vengano rimossi "gli ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali ovvero [che venga introdotto] un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio".

Con l'art. 5 ci si propone di evitare che nell'ambito della scuola si perpetuino e si tramandino pratiche razziste o discriminatorie, e soprattutto di tutelare i giovani omosessuali da ogni intervento "rieducativo" colpevolizzante o traumatizzante, sia nello svolgimento della normale attività didattica, sia nell'ambito di corsi di informazione o di educazione sessuale che dovessero essere istituiti da eventuali riforme legislative o che già ora si svolgano a titolo sperimentale. Con la formulazione proposta ("...che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di [e non già degli] scolari e studenti omosessuali"), si intende indicare che è irrilevante che sia stata o meno previamente identificata l'effettiva presenza, in una determinata classe, di scolari o studenti omosessuali, dato che tale eventualità è sempre presente ed anzi statisticamente probabile, indipendentemente da ogni precoce esercizio di "coming out".

L'art. 6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione, e la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso per l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento sessuale. In tal caso, il contratto è tuttavia valido (la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione dell'entità del premio e/o dell'entità della controprestazione, rischierebbe di far considerare indeterminato il contenuto) e la sua durata è anzi automaticamente prorogata a tempo indeterminato nell'interesse dell'assicurato; è anche prevista la sospensione della prescrizione dell'azione tendente ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti sociali impedissero all'assicurato di far valere i propri diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie. Lo scopo di questo meccanismo di natura sanzionatoria è da un lato quello di impedire che l'assicurato si ritrovi privo di copertura una volta che il suo orientamento sessuale sia stato reso noto (presumibilmente in un momento in cui una rinegoziazione ex novo di un contratto di assicurazione risulterebbe più onerosa), e dall'altro quello di rendere il tentativo discriminatorio economicamente non conveniente per l'assicuratore. È evidente il rilievo che questa norma potrebbe assumere in futuro, in considerazione del più ampio ruolo che sembra destinato ad essere attribuito anche in Italia alle assicurazioni private in campo sanitario: e ciò sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela della privacy, sia in relazione alla diffusione dell'Aids, ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata all'orientamento sessuale anziché all'adozione di comportamenti a rischio che non ne sono la conseguenza. E non va sottovalutato il carattere in qualche modo pionieristico di una norma che si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del settore delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto importante in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno ben presto attuale il problema delle conseguenze sociali e giuridiche della individualizzazione dei rischi sanitari resa possibile dalla mappatura del patrimonio genetico individuale: sviluppi che, se non tempestivamente affrontati con efficaci strumenti legislativi, non potranno che avere conseguenze pesantemente discriminatorie sulla politica sanitaria, per i numerosi soggetti che scopriranno inopinatamente di far parte di nuovi e imprevisti "gruppi a rischio".

Approvato all'unanimità dal 7o Congresso nazionale dell'ARCIGAY ARCILESBICA