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Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'UE approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 17 settembre 1998

No B4-0824 e 0852/98

Il Parlamento Europeo

  • vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti per gli omosessuali e le lesbiche nella Comunità, in cui chiedeva agli Stati membri, al paragrafo 6, di stabilire gli stessi limiti di età per i rapporti omosessuali e quelli eterosessuali,
  • vista la sua risoluzione del 17 settembre 1996 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE nel 1994, in cui chiedeva, al paragrafo 84, l'eliminazione di ogni discriminazione e di ogni disparità di trattamento a danno degli omosessuali, in particolare per quanto riguarda la disparità delle disposizioni in materia di limiti di età,
  • vista la sua risoluzione dell'8 aprile 1997 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE nel 1995, in cui reiterava al paragrafo 136, la richiesta di abrogazione delle disposizioni in materia di limiti di età e sollecitava esplicitamente l'Austria, al paragrafo 140, ad abrogare la legge che stabilisce l'età minima,
  • vista la sua risoluzione dei 17 febbraio 1998 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE nel 1996, in cui chiedeva nuovamente al governo austriaco, al paragrafo 69, di abrogare la discriminatoria disposizione in materia di età minima legale per i rapporti sessuali prevista nel codice penale austriaco,
  • vista la sua precedente risoluzione sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e i diritti dell'uomo degli omosessuali in Romania,
  • ricordando i criteri definiti a Copenaghen per l'adesione degli Stati candidati, in particolare la condizione del rispetto dei diritti umani,
A

vista la raccomandazione 924/1981 sulle discriminazioni a danno degli omosessuali adottata dall'Assemblea parlamentare dei Consiglio d'Europa, che invitava il Comitato dei ministri a chiedere a tutti gli Stati membri di stabilire gli stessi limiti di età per gli atti omosessuali ed eterosessuali (paragrafo 7, ii),

B

vista la decisione della Commissione europea per i diritti dell'uomo, del 1o luglio 1997, con riferimento al ricorso n. 25186/94, Euan Sutherland contro Regno Unito, in cui si afferma che "non esiste alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole per il mantenimento di un limite di età più elevato per i rapporti omosessuali maschili rispetto a quelli eterosessuali e che il ricorso rivela un trattamento discriminatorio per quanto concerne il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata a norma dell'articolo 8 della Convenzione" (paragrafo 66), concludendo che una disposizione discriminatoria, in materia di limiti dì età rappresenta "una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in combinazione con l'articolo 14 della Convenzione" (paragrafo 67),

C

considerando che, per motivi di credibilità di fronte ai paesi candidati, ai quali si richiede il rispetto dei diritti dell'uomo, gli Stati membri dell'UE come l'Austria devono abrogare le proprie disposizioni discriminatorie nel confronti delle lesbiche e degli omosessuali, in particolare quelle in materia dì limiti di età,

D

constatando che i seguenti Stati candidati, con i quali l'Unione europea ha avviato negoziati di adesione, mantengono nei loro codici penali disposizioni gravemente discriminatorie nei confronti degli omosessuali: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lituania e Romania,

E

deplorando la lacune della riforma legislativa adottata dal parlamento di Cipro il 21 maggio 1998, che ha sostituito il divieto totale dei rapporti omosessuali tra uomini con una serie di altre disposizioni discriminatorie, in particolare un limite d'età più alto,

F

deplorando che la Camera dei deputati di Romania abbia rifiutato, il 30 giugno 1998 dì adottare una riforma Proposta dal governo volta ad abrogare tutte le disposizioni antiomosessuali previste dall'articolo 200 dei codice penale,

G

dolendosi dei rifiuto del Parlamento austriaco di procedere in data 17 luglio 1998 all'abrogazione dell'articolo 209, che prevede un limite d'età più alto per gli omosessuali, ignorando così volutamente la sentenza della causa Sutherland nonché le richieste pressanti indirizzate all'Austria dal Parlamento europeo nelle sue suddette risoluzioni dell'8 aprile 1997 e del 17 febbraio 1999,

H

compiacendosi vivamente delle riforme adottato in questo settore da Finlandia e Lettonia nonché dei risultati favorevoli della votazione tenutasi il 22 giugno 1998 alla Camera dei Comuni del Regno Unito in ordine all'abolizione delle differenze dei limiti d'età, benché, purtroppo, la votazione successiva tenutasi nella Camera dei Lord abbia annullato tale decisione,

I

considerando che l'articolo 13 del trattato CE, come modificato dal trattato d'Amsterdam, permetterà al Consiglio, una volta che tale trattato sia stato ratificato, di prendere le misure necessarie per lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale,

J

ribadendo che non darà il proprio consenso all'adesione di un paese che, nella sua legislazione e nelle sue politiche, violi i diritti umani degli omosessuali,

K

considerando che, secondo le statistiche ufficiali ogni anno si registrano ancora circa 50 esposti alla polizia, 30 procedimenti penali e inchieste e 20 condanne fondate sull'articolo 209 del codice penale austriaco, che prevede una pena minima di 6 mesi e una massima di 5 anni d'imprigionamento,

  1. invita il governo e il parlamento austriaci ad abrogare immediatamente l'articolo 209 del codice penale e a procedere immediatamente ad amnistiare e a rilasciare tutte le persone detenute in virtù di tale disposizione;
  2. invita tutti i paesi candidati ad abrogare ogni disposizione legislativa che violi i diritti umani delle lesbiche e degli omosessuali, in particolare quelle che operano una discriminazione in materia di limiti di età;
  3. invita la Commissione a tener conto del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche al momento dei negoziati relativi all'adesione dei paesi candidati;
  4. invita la Commissione a esaminare in particolare, nel quadro dell'esame dei PECO che dovrà aver luogo prima della fine dell'anno, la situazione dei diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche in tali paesi;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi di Austria, Cipro e Romania e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.