Comitato antidiscriminazione GLBT
Per adesioni o informazioni, inviaci un'email: comitatopromotore@ supereva.it
s
Documenti
PROGETTO DI LEGGE - N. 2551

Onorevoli Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso, pone l'accento su una idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo ad un'etica pubblica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non intendersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.
La presente proposta di legge propone l'allargamento delle attuali norme antidiscriminatorie, contenute nella legge n. 205 del 25 giugno 1993 (di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122), includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del proprio personale orientamento sessuale.
Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica, culturale. La violenza e l'intolleranza vanno interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando vengono esercitate nei confronti di minoranze. Si è inteso, con la presente proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.


PROGETTO DI LEGGE - N. 2551


PROPOSTA DI LEGGE
-


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale".


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

        "1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamenti sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".