Comitato antidiscriminazione GLBT
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SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





 

N. 2147


DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997

Norme contro la discriminazione

motivata dall'orientamento sessuale




ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di estendere ai cittadini omosessuali la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati gruppi sociali, che la legge già assicura ad altre categorie di cittadini oggetto di simili discriminazioni, violenze o persecuzioni, introducendo cosí nell'ordinamento italiano un principio suscettibile anche di eventuali applicazioni analogiche (o meglio: rendendone esplicita cosí la vigenza); stabilisce inoltre un generale principio di tutela del diritto alla riservatezza sessuale e detta norme antidiscriminatorie a tutela degli omosessuali nella scuola e in materia di assicurazioni sanitarie.
In questo campo il progetto si propone di dare piena attuazione alle indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8 febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla "parità dei diritti per le persone omosessuali", nonché nelle precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella piú dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il 13 marzo 1984, a tutte quelle che piú sinteticamente ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari campi negli Stati membri, che tenessero conto, fra le altre e allo stesso titolo, anche della discriminazione antiomosessuale (D'Ancona 11 giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990): rimaste tutte senza seguito in Italia, cosí come é parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione n. 924 approvata dal Consiglio d'Europa il 1º ottobre 1981, "Sulla discriminazione contro gli omosessuali".
Va sottolineato che gli articoli 1 e 2 si limitano a parificare la situazione dei cittadini omosessuali a quella dei cittadini appartenenti ad altri gruppi sociali oggetto di reiterati tentativi di discriminazione o persecuzione o di campagne di odio. Sarebbe quindi elusivo porre in questa sede in questione l'intrinseca opportunità (o magari la legittimità) delle disposizioni legislative di cui si chiede l'integrazione, o la congruità di tali strumenti legislativi rispetto allo scopo di impedire i fenomeni sociali che ne hanno consigliato l'adozione. Si tratta infatti, in entrambi casi, solo di estendere agli omosessuali, in base al principio dell'uguaglianza di trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro identiche, la stessa protezione già assicurata ad altri gruppi parimenti a rischio, in casi sostanzialmente identici di discriminazioni, persecuzioni o delitti causati dall'odio verso tali gruppi. Le norme in questione intendono mettere l'Italia al passo con le piú comprensive legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni in altri paesi europei ed extraeuropei (Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, numerosi Stati degli Stati Uniti d'America, nuova Costituzione del Sudafrica, progetto di nuova Costituzione polacca).
L'articolo 1 del progetto estende al caso della discriminazione causata dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione garantita dall'articolo 15, comma secondo, dello Statuto dei lavoratori contro le discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso. Estende inoltre a quelle fondate sull'orientamento sessuale il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, in materia di assunzioni, di attribuzioni di qualifiche e mansioni e di progressioni di carriera, stabilito dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di la voro. Va rilevato come le norme in questione si applichino sia al rapporto di lavoro privato sia al pubblico impiego. La modifica proposta al comma 1 dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" che ha integrato e specificato il contenuto della citata legge n. 903 del 1977, oltre a ribadire tale indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto dal comma 9 dello stesso articolo 4.
L'articolo 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge recentemente approvata contro le attività aggressive di gruppi estremisti. A questo proposito va sottolineato come la mancata previsione degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati dalla legge vigente potrebbe tradursi in una non voluta istigazione, rivolta a tali gruppi estremisti, a riversare la propria aggressività nei confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati che risulta non garantito da una specifica tutela penale: l'aggressione nei confronti di cittadini e organizzazioni omosessuali viene infatti a configurarsi come l'unico delitto relativamente meno costoso, in termini di repressione penale, rispetto agli altri tipizzati dalla legge in questione. Pur rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideologia, al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione di hate crimes contro gli omosessuali e le loro organizzazioni risulta in qualche modo meno costosa, almeno rispetto alle piú gravi sanzioni previste dalla legge attualmente vigente a tutela degli altri gruppi sociali dalla stessa tutelati. In sede di approvazione finale, da parte del Senato, della legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, tale carenza venne in effetti rilevata, ma non emendata per non ritardare la conversione in legge del decreto, e l'ordine del giorno in tale occasione approvato (n. 9/1308/001 del 23 giugno 1993) non puó evidentemente supplire a una palese lacuna e incongruenza.
L'articolo 3 del progetto stabilisce un principio generale di tutela del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone in tal senso di esplicitare in riferimento a qualsiasi autorità pubblica priva dei poteri dell'autorità giudiziaria i vincoli posti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in ordine al trattamento dei dati sensibili. A complemento di tale normativa di carattere generale si prevede la distruzione, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della relativa norma di legge, degli articoli, fascicoli o elenchi eventualmente esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Con l'articolo 4 ci si propone di parificare ad ogni effetto giuridico la condizione del convivente more uxorio omosessuale a quella del convivente more uxorio eterosessuale. É parso opportuno dettare in questa sede una tale norma di natura transitoria, volta a rendere applicabile, fra l'altro, l'elaborazione giurisprudenziale fin qui accumulatasi in materia di convivenza, in attesa che il Parlamento legiferi sull'intera questione relativa alle famiglie di fatto. Va fin d'ora tuttavia rilevato che tale auspicata parificazione non comporterebbe affatto la risoluzione dei problemi giuridici posti dalle famiglie omosessuali, alle quali dovrebbe essere riconosciuta, con provvedimento legislativo ad hoc, anche la possibilità di prescegliere liberamente l'assetto da attribuire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali, sulla base dell'uguaglianza con quanto previsto per le famiglie tradizionali dalla legislazione matrimoniale: cosí come tra l'altro auspicato dalla già citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, dove si richiede che vengano rimossi "gli ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali ovvero [che venga introdotto] un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio".
Con l'articolo 5 ci si propone di evitare che nell'ambito della scuola si perpetuino e si tramandino pratiche razziste o discriminatorie, e soprattutto di tutelare i giovani omosessuali da ogni intervento "rieducativo" colpevolizzante o traumatizzante, sia nello svolgimento della normale attività di dattica, sia nell'ambito di corsi di informazione o di educazione sessuale che dovessero essere istituiti da eventuali riforme legislative o che già ora si svolgano a titolo sperimentale. Con la formulazione proposta ("... che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di [e non già degli] scolari e studenti omosessuali"), si intende indicare che é irrilevante che sia stata o meno previamente identificata l'effettiva presenza, in una determinata classe, di scolari o studenti omosessuali, dato che tale eventualità é sempre presente ed anzi statisticamente probabile, indipendentemente da ogni precoce esercizio di coming out .
L'articolo 6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione, e la nullità dei patti tendenti a rendere piú oneroso per l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento sessuale. In tal caso, il contratto é tuttavia valido (la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione dell'entità del premio e/o dell'entità della controprestazione, rischierebbe di far considerare indeterminato il contenuto) e la sua durata é anzi automaticamente prorogata a tempo indeterminato nell'interesse dell'assicurato; é anche prevista la sospensione della prescrizione dell'azione tendente ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti sociali impedissero all'assicurato di far valere i propri diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie. Lo scopo di questo meccanismo di natura sanzionatoria é da un lato quello di impedire che l'assicurato si ritrovi privo di copertura una volta che il suo orientamento sessuale sia stato reso noto (presumibilmente in un momento in cui una rinegoziazione ex novo di un contratto di assicurazione risulterebbe piú onerosa), e dall'altro quello di rendere il tentativo discriminatorio economicamente non conveniente per l'assicuratore.
É evidente il rilievo che questa norma potrebbe assumere in futuro, in considerazione del piú ampio ruolo che sembra destinato ad essere attribuito anche in Italia alle assicurazioni private in campo sanitario: e ció sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela della privacy, sia in relazione alla diffusione dell'AIDS, ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata all'orientamento sessuale anziché all'adozione di comportamenti a rischio che non ne sono la conseguenza. E non va sottovalutato il carattere in qualche modo pionieristico di una norma che si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del settore delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto importante in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno ben presto attuale il problema delle conseguenze sociali e giuridiche della individualizzazione dei rischi sanitari resa possibile dalla mappatura del patrimonio genetico individuale: sviluppi che, se non tempestivamente affrontati con efficaci strumenti legislativi, non potranno che avere conseguenze pesantemente discriminatorie sulla politica sanitaria, per i numerosi soggetti che scopriranno inopinatamente di far parte di nuovi e imprevisti "gruppi a rischio".
Il presente disegno di legge é in gran parte frutto della elaborazione e delle indicazioni di Felice Mill Colorni.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole "o di sesso" sono sostituite con le seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole "sul sesso", sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale". Al comma 4, dopo la parola "soltanto", sono inserite le parole ", per quel che riguarda le lavoratrici,".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole "uomini e donne", sono inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole "del sesso", sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento sessuale".

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) , le parole "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
b) al comma 1, lettera b), le parole "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: "religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
c) al comma 3, le parole "o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito della legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "religioso o motivato dall'orientamento sessuale".

Art. 3.

1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di fuori dei casi e dalle condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, é fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, di indagare, senza ordine dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini.
2. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine tassativo di trenta giorni.

Art. 4.

1. La condizione del convivente more uxorio omosessuale é pacificata ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.

Art. 5.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, é vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

Art. 6.

1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne la stipu lazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine, relativa all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata é prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata dei rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.